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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44417/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pepi impugna la sentenza della Corte di Appello di Catania che aveva dichiarato il non doversi procedere per prescrizione per il reato di falsificazione di firma su avviso di ricevimento (art. 476 c.p.). Il ricorrente, avendo rinunciato alla prescrizione (dichiarazione allegata al ricorso), deduceva la nullità della sentenza predibattimentale resa in camera di consiglio senza confronto in udienza (violazione degli artt. 469, 598, 599, 601 c.p.p. e principio Sez. U. Iannelli), chiedendo il rimedio dell'annullamento per consentire la celebrazione del giudizio di merito. In subordine deduceva la prova dell'innocenza (art. 129 c.p.p.) per presunta paternità della firma attribuita al padre del destinatario e contestava la perizia grafologica ritenuta viziata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catania per il giudizio. La Corte ha motivato che la pronuncia predibattimentale di proscioglimento in appello, resa senza contraddittorio, è incompatibile con i principi delineati dalle Sezioni Unite (Iannelli) e che l'interpretazione che ne impediva l'impugnabilità è stata censurata dalla Corte Costituzionale (sent. n. 111/2022). Inoltre la Cassazione ha ribadito che essa stessa non può decidere il merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p. salvo che la prova dell'innocenza risulti in modo assolutamente non contestabile; la rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato rende però necessario che la Corte di appello celebri il processo sul merito.

Norme richiamate

  • art. 476 cod. pen.

    Norma delittuosa oggetto del procedimento: falso nella sottoscrizione di avviso di ricevimento; il fatto contestato è la falsa sottoscrizione del ricevente sull'avviso di raccomandata.

  • artt. 469, 598, 599, 601 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione all'impossibilità di applicare in appello la disciplina della sentenza predibattimentale: la Corte ha ritenuto che il combinato disposto non consente al giudice di secondo grado di pronunciare proscioglimento predibattimentale senza contraddittorio.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di pronunciare il proscioglimento nel merito solo quando la prova dell'innocenza emerga in modo assolutamente non contestabile; la Corte non è entrata nel merito perché gli elementi non erano incontrovertibili.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    La giurisprudenza aveva interpretato tale norma nel senso di inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse quando la decisione di appello era predibattimentale; la Corte Costituzionale (sent. n. 111/2022) ha dichiarato incostituzionale tale interpretazione, consentendo l'impugnazione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità come principio di tutela dell'accesso alla giustizia leso dall'interpretazione preclusiva dell'impugnazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla Consulta come presidio del giusto processo e del contraddittorio, con rilievo nell'annullamento dell'interpretazione che impediva il ricorso contro sentenze predibattimentali.

  • Sez. U. n. 28954/2017 (Iannelli)

    Principio secondo cui il giudice di secondo grado non può pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento per prescrizione senza contraddittorio; tuttavia la Corte di cassazione può prosciogliere con art.129 c.p.p. se l'innocenza è evidente.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 111/2022

    Ha dichiarato in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. l'interpretazione che escludeva l'interesse a ricorrere per cassazione dell'imputato avverso sentenza di appello predibattimentale di prescrizione, consentendo dunque l'impugnazione.

Massime di principio

  • Una sentenza 'predibattimentale' di proscioglimento per prescrizione pronunciata in appello senza contraddittorio è viziata: il giudice di appello non può escludere il confronto in udienza prima di pronunciarsi.
  • L'imputato che ha rinunciato alla prescrizione ha interesse a impugnare la sentenza predibattimentale: la rinunzia rende possibile che il procedimento torni in sede di appello per decisione sul merito.
  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per riesaminare le prove, a meno che la prova dell'innocenza non sia assolutamente incontrovertibile ai sensi dell'art.129 c.p.p.; quindi i profili probatori vanno in genere rimessi al giudice di merito.
  • La sentenza della Corte Costituzionale n.111/2022 ha chiarito che l'interpretazione che impediva l'impugnazione contro sentenze predibattimentali è incostituzionale: ciò rafforza la possibilità per l'imputato di chiedere la regolarizzazione del processo e il giudizio di merito.
  • In casi analoghi, se la pronuncia di proscioglimento per prescrizione è stata resa senza contraddittorio, la strategia difensiva utile è la formale rinunzia alla prescrizione (ove possibile) e l'impugnazione per ottenere la celebrazione del processo d'appello sul merito.

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