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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32399/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato davanti alla Corte d'appello il diniego, già confermato in primo grado, della protezione umanitaria. In Cassazione ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione delle norme in tema di protezione internazionale e umanitaria, nonché difetto di motivazione e travisamento dei fatti, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto effettuare una comparazione tra la sua condizione attuale in Italia e quella cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio; 2) mancata concessione della misura pur in presenza dei presupposti, con omissione di applicazione dell'art. 10 Cost., mancata valutazione delle fonti sulla situazione economica del Paese di origine e delle sue condizioni personali. Il Ministero intimato non ha svolto difese con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse effettivamente svolto la comparazione richiesta, richiamando le fonti internazionali sulla stabilità e sui progressi economici del Paese di provenienza e valorizzando, sul piano personale, che l'integrazione lavorativa del ricorrente non era desumibile e che il percorso integrativo era incompleto. Ne ha tratto la conclusione che non fosse ravvisabile una situazione di integrazione in Italia superiore e migliore rispetto a quella in patria, né altri fattori di vulnerabilità tali da impedire il rimpatrio. Le censure del ricorrente sono state quindi considerate come richiesta di nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Nulla spese per la mancata costituzione dell'intimato; disposta altresì la previsione del doppio contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14

    Sono invocate dal ricorrente come norme violate in tema di protezione; la Corte non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a rilevare che la censura tendeva a una rivalutazione del fatto.

  • d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ravvisa violazione, poiché il giudice di merito ha consultato le fonti informative internazionali.

  • art. 10 Cost.

    Invocato dal ricorrente; la Corte non ne ravvisa omissione rilevante ai fini della decisione, perché il giudizio comparativo sulla vulnerabilità è stato comunque svolto in fatto.

  • art. 19 d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150

    Norma del rito richiamata nell'intestazione dell'impugnazione proposta avverso la decisione di merito.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Norma del rito richiamata nell'intestazione dell'impugnazione proposta avverso la decisione di merito.

  • art. 370 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla mancata costituzione del Ministero mediante controricorso, ma solo con atto di costituzione inidoneo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • In materia di protezione umanitaria, il giudice di merito deve effettuare una valutazione comparativa tra la situazione individuale raggiunta in Italia e quella prevedibile in caso di rimpatrio, verificando se il ritorno comporti la privazione del nucleo essenziale dei diritti umani.
  • La sola integrazione sociale o lavorativa nel territorio italiano, se non completa e non accompagnata da indici di stabilità e da ulteriori fattori di vulnerabilità, non è di per sé sufficiente a fondare il riconoscimento della misura.
  • Quando il giudice di merito ha motivato sul punto in base alle risultanze di fatto e alle fonti informative aggiornate, la censura che mira a ottenere una diversa lettura del quadro fattuale è inammissibile in cassazione.
  • Il controllo di legittimità non consente di sostituire una nuova valutazione del merito alla ricostruzione compiuta dal giudice di appello, salvo vizi di diritto o motivazione nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUnioni civili e convivenze
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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