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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20182/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da una procedura concorsuale in cui una società aveva dapprima chiesto l'accesso al concordato preventivo con riserva, poi depositato la proposta definitiva in continuità indiretta con transazione fiscale e previdenziale, quindi presentato una nuova domanda di concordato dopo la rinuncia alla prima. Il tribunale aveva ritenuto abusiva e inammissibile la nuova domanda, ritenendo che fosse stata usata per prolungare la protezione ex art. 168 l. fall. e paralizzare le istanze di fallimento pendenti; aveva quindi dichiarato il fallimento della debitrice. In appello, la corte territoriale ha respinto il reclamo principale della debitrice e, accogliendo il reclamo incidentale del fallimento della società creditrice, ha dichiarato l'esistenza di una società di fatto tra due società e il conseguente fallimento in estensione della socia illimitatamente responsabile. Con il ricorso per cassazione la debitrice ha dedotto: 1) nullità e violazione degli artt. 160, 161 e 162 l. fall. per erronea declaratoria di abusività della nuova domanda di concordato; 2) nullità del decreto di inammissibilità e della sentenza di fallimento per insussistenza dei presupposti dell'art. 173 l. fall. e per illegittimità della verifica sulla cauzione, sostenendo anche che il termine non fosse perentorio e che il versamento fosse tempestivo; 3) violazione degli artt. 147 e 6 l. fall. e degli artt. 112 e 115 c.p.c. per l'asserita inammissibilità del reclamo incidentale e per l'inesistenza dei presupposti della società di fatto e della legittimazione del creditore istante; 4) violazione degli artt. 1, 5, 6 e 15 l. fall. per erroneo accertamento dello stato di insolvenza e per la valutazione degli effetti della transazione fiscale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha ribadito che la duplicazione strumentale delle domande di concordato integra abuso quando mira a eludere l'esito negativo della prima procedura; ha riaffermato il carattere perentorio del termine per il deposito della somma ex art. 163 l. fall., con inefficacia del deposito tardivo; ha considerato irrilevanti le censure sulla prima domanda perché rinunciata dalla stessa debitrice; ha ritenuto ammissibile la riproposizione in sede di reclamo della questione assorbita sulla società di fatto; ha qualificato come accertamenti di fatto non sindacabili in cassazione sia la legittimazione del creditore istante sia la valutazione dell'insolvenza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società debitrice. Ha confermato la declaratoria di inammissibilità della nuova domanda di concordato, la successiva sentenza di fallimento e la decisione della corte d'appello che aveva accolto il reclamo incidentale del fallimento creditore dichiarando l'esistenza della società di fatto e il fallimento in estensione. La Corte ha inoltre liquidato le spese di legittimità a carico della ricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 6, l. fall.

    domanda di concordato con riserva

    consente l'accesso alla procedura prenotativa, ma non legittima l'uso strumentale e reiterato delle domande per eludere la scansione procedimentale e le istanze di fallimento.

  • art. 163 l. fall.

    termine per il deposito della somma che si presume necessaria per l'intera procedura

    il termine fissato dal tribunale per il deposito della cauzione ha carattere perentorio e improrogabile; il deposito tardivo è inefficace.

  • art. 173 l. fall.

    la questione della revoca della prima domanda è stata ritenuta superata dalla rinuncia formalmente effettuata dalla stessa debitrice.

  • art. 147 l. fall.

    può operare quando sia accertata l'esistenza di una società di fatto e la qualità di socio illimitatamente responsabile.

  • art. 6 l. fall.

    legittimazione attiva del creditore istante

    l'accertamento della legittimazione attiva del creditore prefallimentare si risolve in una valutazione di fatto sulla prova del credito, insindacabile in cassazione se sorretta da apprezzamento documentale.

  • art. 1 l. fall.

    richiamato tra le norme poste a base del motivo sull'insolvenza.

  • art. 5 l. fall.

    richiamato quale parametro per la verifica dello stato di insolvenza.

  • art. 15 l. fall.

    richiamato quale norma del procedimento prefallimentare.

  • art. 160 l. fall.

    invocato nel primo motivo per censurare l'inammissibilità della nuova proposta di concordato.

  • art. 162 l. fall.

    invocato per contestare la declaratoria di inammissibilità della domanda concordataria.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare omessa pronuncia sulle censure di reclamo.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione del materiale istruttorio e la prova del credito.

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato nel ragionamento sull'impugnazione incidentale, poi ricondotto alla disciplina del reclamo con riproposizione di questioni assorbite.

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato dalla ricorrente per formulare censure di violazione di legge e vizi motivazionali, ma la Corte ha ritenuto che i motivi mirassero in realtà a un nuovo esame del fatto.

  • art. 360-bis c.p.c.

    richiamato per affermare l'inammissibilità del motivo che contrasta con un orientamento consolidato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo il deposito della cauzione entro il termine fissato dal tribunale è perentorio; il deposito effettuato oltre il termine è inefficace e può legittimare l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
  • L'uso reiterato e identico di domande di concordato, quando sia funzionale a protrarre senza limiti la protezione ex art. 168 l. fall. e a paralizzare le istanze di fallimento, integra abuso dello strumento concorsuale.
  • La rinuncia alla prima domanda di concordato rende irrilevanti, nel giudizio successivo, le censure che attengono esclusivamente a quella procedura, salvo che incidano su questioni ancora attuali e rilevanti.
  • Nel reclamo ex art. 18 l. fall., la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre impugnazione incidentale su questioni assorbite o non esaminate: è sufficiente la loro espressa riproposizione.
  • La verifica della legittimazione attiva del creditore istante nel prefallimentare, quando si fonda sulla prova del credito e sull'apprezzamento dei documenti, è un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale nei casi ammessi.
  • Il sindacato di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito sull'accertamento dello stato di insolvenza o sulla valutazione degli elementi fattuali che lo integrano.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiAbuso del dirittoOnere della prova

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