Cassazione Civile, Ordinanza n. 30896/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all'annualità 2009, con il quale il Comune aveva negato l'esenzione d'imposta su un immobile di proprietà della contribuente, sul presupposto che il bene fosse stato concesso in comodato a una ONLUS. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato tale esito. Roma Capitale ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 504/1992 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'esenzione ICI spetta solo quando l'immobile sia utilizzato direttamente dall'ente possessore per compiti istituzionali, e che l'uso indiretto tramite comodato a un soggetto diverso, ancorché non lucrativo, esclude il beneficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso: ha affermato che l'esenzione ICI prevista per gli immobili destinati direttamente ai compiti istituzionali presuppone l'utilizzazione diretta del bene da parte del soggetto beneficiario; pertanto, la concessione in comodato a una ONLUS impedisce il riconoscimento dell'agevolazione. Di conseguenza ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato la contribuente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992
L'esenzione ICI compete solo se l'immobile è impiegato direttamente dal possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali; l'utilizzo tramite concessione, locazione o comodato da parte di un soggetto diverso esclude il beneficio.
Richiamato dalla ricorrente come norma sul riparto dell'onere della prova, senza che la Corte sviluppi un autonomo approfondimento su tale profilo.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In tema di ICI, l'esenzione per gli immobili destinati a compiti istituzionali richiede un utilizzo diretto del bene da parte del soggetto che invoca il beneficio; l'uso indiretto tramite terzi preclude l'agevolazione.
- La concessione dell'immobile in comodato, locazione o altra forma di disponibilità a un soggetto diverso dal beneficiario dell'esenzione interrompe il collegamento funzionale tra bene e attività istituzionale richiesto dalla norma agevolativa.
- Quando la controversia è definita sulla base di un errore di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
- Le agevolazioni fiscali di esenzione vanno interpretate in modo coerente con il loro presupposto applicativo, senza estenderle a ipotesi di utilizzazione indiretta del bene anche se svolta da enti privi di fine di lucro.
Come è indicizzato
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