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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22267/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i motivi relativi alla responsabilità per rapina e alla richiesta di riqualificazione in furto. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato per rapina. I motivi dedotti erano due: il primo lamentava vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità ex art. 628 c.p.; il secondo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato accoglimento della richiesta di riqualificazione del fatto in furto. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo логico e non consente una rivalutazione del compendio probatorio. Ha quindi rilevato che la sentenza impugnata aveva motivato in modo puntuale l'affermazione di responsabilità e, quanto alla riqualificazione, aveva correttamente valorizzato la minaccia e la violenza usate per assicurarsi la fuga, elementi integrativi della rapina impropria.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    La minaccia e la violenza poste in essere per assicurarsi la fuga integrano la rapina impropria, escludendo la riqualificazione del fatto in furto.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione deducibile in cassazione riguarda il contrasto logico della sentenza con massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento, non la rivalutazione delle prove.

  • art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.

    Il controllo di legittimità è limitato alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo e non consente di sindacare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.

  • Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074

    Richiamata per affermare il perimetro ristretto del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il vizio di motivazione è configurabile solo quando il percorso argomentativo della sentenza sia logicamente incoerente rispetto alle massime di გამოცდილienza o alle stesse premesse del provvedimento, non quando si chieda una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento delle prove a quello del giudice di merito, essendo il suo controllo limitato alla verifica dell'esistenza di una motivazione logicamente adeguata.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto da rapina a furto deve essere respinta quando la decisione di merito accerti l'uso di violenza o minaccia finalizzato ad assicurare la fuga, perché tali elementi sono incompatibili con la sola sottrazione furtiva e integrano la rapina impropria.

Come è indicizzato

MaterieRapinaFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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