Cassazione Civile, Ordinanza n. 20511/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussore)
La controversia
Nel giudizio instaurato davanti al Tribunale di Pescara da un soggetto che agiva quale fideiussore di una società, veniva proposta domanda di consegna della documentazione contrattuale bancaria. Una delle resistenti eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, sostenendo che il ricorrente non fosse consumatore e che, pertanto, non dovesse applicarsi il foro del consumatore. Il Tribunale accoglieva l’eccezione e dichiarava la competenza dei Tribunali di Siena e Verona, assegnando termine per la riassunzione. Con regolamento necessario di competenza, il ricorrente censurava tale decisione, invocando l’applicazione dell’art. 66-bis del Codice del consumo e deducendo anche di avere tempestivamente contestato i presupposti dell’eccezione di incompetenza, in particolare la pretesa qualità di amministratore della società garantita al momento della prestazione della garanzia. Le resistenti contrastavano il ricorso; la banca originaria non svolgeva difese. Il Procuratore Generale dapprima chiedeva l’inammissibilità e poi la cassazione senza rinvio, ma la seconda memoria è stata ritenuta tardiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento ex art. 42 c.p.c., ma lo ha accolto non sulla base della tesi del ricorrente bensì per ragioni diverse rilevate d’ufficio: la contestazione della competenza da parte della resistente che negava la qualità di consumatore era incompleta, perché non aveva investito tutti i possibili fori territoriali derogabili e non aveva indicato il diverso giudice competente secondo ciascuno di essi; inoltre, se i documenti richiesti fossero già stati consegnati e vi fosse cessazione della materia del contendere, il tribunale non avrebbe potuto declinare la competenza, mancando ormai una controversia di merito da devolvere a un giudice. Di conseguenza la Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Pescara, assegnando tre mesi per la riassunzione, e ha condannato le resistenti costituite al pagamento delle spese in favore del ricorrente, compensandole integralmente nei confronti della parte rimasta intimata e non difesa.
Norme richiamate
Il regolamento necessario di competenza è ammissibile quando il provvedimento impugnato regola definitivamente la competenza declinandola.
art. 66-bis Codice del consumo
Il ricorrente lo invoca per sostenere l’applicazione del foro del consumatore alla domanda di consegna della documentazione bancaria.
Se viene escluso il foro del consumatore, la parte deve contestare tutti i possibili fori territoriali derogabili e indicare il giudice competente corrispondente.
Nel caso di cumulo di criteri di competenza territoriale derogabile, l’eccezione deve riguardare anche il foro eventualmente radicato dallo stabilimento con rappresentante.
Massime di principio
- Quando il convenuto contesta la competenza territoriale invocata dall’attore come foro del consumatore, e nega che la controversia rientri in tale foro speciale, l’eccezione è valida solo se investe tutti i possibili fori concorrenti di competenza territoriale derogabile e indica per ciascuno il giudice ritenuto competente; in difetto, l’eccezione è incompleta e va considerata come non proposta.
- Se la controversia, per sopravvenuta consegna del bene o del documento richiesto, è venuta meno nel merito, il giudice non deve pronunciarsi sulla competenza territoriale, perché non residua una lite da devolvere al merito di altro giudice.
- Nel regolamento di competenza, la Corte può rilevare anche ragioni diverse da quelle prospettate dalla parte istante, purché attinenti alla decisione sulla competenza.
- Il regolamento necessario di competenza è esperibile avverso un provvedimento che declina in via definitiva la competenza del giudice adito.
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