Cassazione Civile, Sentenza n. 20428/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'iscrizione a ruolo straordinario e della cartella di pagamento relativa a imposte, sanzioni e interessi; la società contestava la legittimità dell'iscrizione integrale nel ruolo straordinario ex art. 15-bis d.P.R. 602/1973 sostenendo che non sussisteva un fondato pericolo per la riscossione. La ricorrente deduceva che la CTR aveva ritenuto giustificata l'iscrizione sulla base di una generica indicazione di insolvenza o di "estrema difficoltà" (anche in ragione di due richieste di concordato e della procedura liquidatoria), nonostante: a) il parziale annullamento dell'atto presupposto da parte della CTP (ancora non definitivo); b) l'annullamento, da parte della Corte d'Appello di Venezia, della sentenza dichiarativa di fallimento con ritorno in bonis. La ricorrente invocava la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 3, e 15-bis del d.P.R. n. 602/1973 e chiedeva l'annullamento della iscrizione straordinaria e della cartella.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, osservando che l'iscrizione nel ruolo straordinario è misura eccezionale giustificabile solo in presenza di un fondato pericolo per la riscossione che deve essere specificamente indicato dall'Amministrazione nella cartella. La Corte ha affermato che la sola condizione di liquidazione o la mera richiesta di concordato non sono, di per sé, sufficienti a demonstrarne l'esistenza, salvo ulteriori elementi concreti (comportamenti del contribuente volti a disperdere il patrimonio, sequestro, pluralità di ingenti debiti, gravi irregolarità del liquidatore, ecc.). Inoltre, essendo l'atto presupposto parzialmente annullato in sede giudiziaria, quell'atto non poteva più legittimare l'iscrizione a ruolo neppure con finalità cautelare. Conseguentemente la Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo, compensando le spese processuali tra le parti.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 11, comma 3
Stabilisce il requisito del "fondato pericolo per la riscossione" per derogare alla procedura ordinaria; la Corte richiede che l'Amministrazione indichi specificamente le ragioni che giustificano tale pericolo nella cartella, non potendo affermarlo in modo aprioristico.
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 15-bis
Consente l'iscrizione nel ruolo straordinario dell'intero importo risultante da accertamenti non definitivi; la Corte precisa che tale potere è eccezionale e subordinato alla sussistenza del pericolo per la riscossione e alla esistenza di un atto presupposto valido (ove l'atto venga annullato anche parzialmente perde efficacia a giustificare la riscossione provvisoria).
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Norma processuale invocata dalla ricorrente per dedurre violazione di legge e vizio nella motivazione della decisione impugnata, adducendo errata applicazione delle norme sul ruolo straordinario e insufficiente motivazione circa il pericolo per la riscossione.
Massime di principio
- L'iscrizione nel ruolo straordinario è misura eccezionale: l'Amministrazione deve motivare specificamente nella cartella le ragioni del "fondato pericolo per la riscossione"; non basta una generica indicazione di difficoltà finanziaria.
- La sola messa in liquidazione o la presentazione di istanze di concordato non integra automaticamente il periculum in mora: occorrono elementi ulteriori concreti (es. occultamento di beni, sequestro, pluralità di debiti ingenti, comportamenti volti a disperdere il patrimonio, irregolarità del liquidatore).
- Se l'atto impositivo presupposto alla riscossione viene annullato, anche se non in via definitiva, esso perde efficacia e non può più giustificare l'iscrizione nel ruolo straordinario né la riscossione provvisoria.
- L'Amministrazione e l'agente della riscossione sono obbligati ad adeguare il ruolo e gli importi alle statuizioni del giudice tributario, procedendo a sgravio e/o rimborso se necessario.
- In presenza di un contenzioso sull'atto prodromico, la pendenza del giudizio non impedisce in assoluto la formazione di un ruolo straordinario, ma la legittimità dell'iscrizione dipende dalla presenza della specifica situazione di pericolo e dalla validità dell'atto presupposto.
- In casi simili, il contribuente ha buone possibilità di ottenere l'annullamento dell'iscrizione straordinaria se dimostra il recupero della situazione patrimoniale, l'annullamento dell'atto impositivo o l'assenza di elementi concreti a sostegno del pericolo di perdita del credito.
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