Cassazione Penale, Sentenza n. 9686/2024 del 06/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la rideterminazione del trattamento sanzionatorio operata dalla Corte di appello di Catania dopo annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione. Le censure riguardano, a diversi profili: eccessività della pena rispetto ai coimputati e al profilo dei precedenti (Aiello); violazione del divieto di reformatio in peius e insufficiente/assente motivazione circa l'aumento per la continuazione (interna ed esterna), con mancata quantificazione distinta degli aumenti per ciascun reato-satellite come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Fiore); omissione della motivazione specifica sull'aumento in continuazione e mancata separata indicazione degli incrementi per reati-satellite e per sentenze irrevocabili (Mangano); e sproporzione e carenza motivazionale nella determinazione della pena base e dell'aumento per continuazione (Musumeci). Inoltre sono state sollevate questioni relative all'effetto della disciplina più favorevole successivamente intervenuta (Corte Costituzionale n. 40/2019) e al rispetto dei limiti di cumulazione e proporzione delle pene.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Aiello Giosuè Michele e Musumeci Corin, ritenuti generici e aspecifici; in particolare la Corte ha ritenuto corretta la rideterminazione del trattamento sanzionatorio per costoro, applicando la disciplina più favorevole (Corte Costituzionale n. 40/2019), fissando la pena-base al minimo edittale, riconoscendo le attenuanti generiche e prevedendo un aumento per continuazione contenuto (mesi 6 e € 3.000 di multa). Per i ricorsi di Salvatore Fiore e Antonio Mangano la Corte ha accolto i motivi: ha rilevato carenza di motivazione riguardo alla quantificazione distinta degli aumenti di pena per ciascun reato-satellite e per le sentenze irrevocabili poste in continuazione, nonché profili di possibile violazione del divieto di reformatio in peius e di mancato rispetto della proporzione complessiva del trattamento sanzionatorio. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata nei confronti di Fiore e Mangano con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Ai ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili sono state condannate le spese processuali e il pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferita nella censura di eccesso di pena in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha valutato correttamente l'applicazione delle attenuanti nella determinazione della pena per Aiello e Musumeci
Richiamato congiuntamente all'art. 132 nell'ambito della quantificazione della sanzione; le doglianze relative alla quantificazione della pena sono state valutate alla luce della motivazione richiesta per gli aumenti in continuazione
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
minimo edittale fissato in sei anni di reclusione
La Corte ha applicato la disciplina più favorevole derivante dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 40/2019 che ha fissato il minimo edittale in sei anni, assumendo tale parametro per la rideterminazione della pena-base
Sentenza Corte Costituzionale n. 40 del 2019
Ha determinato una disciplina più favorevole in ordine al minimo edittale dell'art. 73 d.P.R. 309/1990; la Corte d'appello ha dovuto tenerne conto nella rideterminazione delle pene
Sezioni Unite, sentenza Pizzone (Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021)
Principio giurisprudenziale richiamato dalla Corte: il giudice deve calcolare e motivare separatamente l'aumento di pena applicato per ciascun reato-satellite e indicare la pena irrogata per i fatti già decisi con sentenza irrevocabile; obbliga a motivazione dettagliata per consentire il controllo sul rispetto delle regole di proporzione, sui limiti dell'art. 81 cod. pen. e per evitare un cumulo materiale surrettizio
Richiamato nei criteri di verifica: il giudice deve assicurare che siano rispettati i limiti di cumulazione previsti dalla normativa, evitando cumuli concreti non autorizzati e verificando la proporzione fra le pene
Divieto di "reformatio in peius" (principio di diritto)
Rilevante nelle censure di Fiore: la Corte di cassazione aveva annullato per violazione del divieto di peggioramento, ed è necessario che il giudice del rinvio non determini un aumento della pena in misura maggiore rispetto a quanto originariamente applicato quando non contestato dagli organi che avrebbero potuto far valere la modifica
Sentenza della Corte di cassazione n. 282 del 22/09/2021
Pronuncia di annullamento limitata al trattamento sanzionatorio e al profilo dell'aumento per la continuazione; ha imposto al giudice del rinvio di tener conto dei limiti e degli oneri motivazionali relativi alla determinazione della pena
Massime di principio
- Quando una sentenza è rinviata ai soli fini del trattamento sanzionatorio il giudice del rinvio deve applicare la disciplina più favorevole eventualmente intervenuta e motivare compiutamente la nuova quantificazione della pena-base e degli aumenti
- In caso di reato continuato (continuazione interna ed esterna) il giudice è tenuto a quantificare e motivare separatamente l'aumento di pena per ciascun reato-satellite e per ciascuna sentenza irrevocabile incorporata, come richiesto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Pizzone), per consentire il controllo sul rispetto della proporzione e dei limiti di cumulazione
- Il divieto di reformatio in peius impone che, nei giudizi di rinvio, non si determini un peggioramento non giustificato e non motivato rispetto a quanto precedentemente statuìto; aumenti della pena che eccedono quanto originariamente stabilito richiedono motivazione e possono essere censurati
- Occorre considerare e dichiarare esplicitamente, nel calcolo della pena complessiva, le posizioni soggettive legate a precedenti irrevocabili e i periodi di custodia già eseguiti per evitare doppie detenzioni non giustificate o cumuli surrettizi
- I motivi di ricorso in materia penale devono essere specifici e circostanziati: censure generiche o aspecifiche possono determinare l'inammissibilità del ricorso
- In sede di nuovo giudizio, la Corte di appello dovrà rispettare le indicazioni motivate fornite dalla Cassazione e dalla giurisprudenza di legittimità, quantificando distinctamente gli aumenti e garantendo trasparenza nella commisurazione della pena
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