Cassazione Penale, Sentenza n. 36762/2022 del 28/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione di termini a difesa a seguito della supposta sopravvenuta nomina del difensore e per la omessa traduzione dell'imputato detenuto per altro; sosteneva che ciò avrebbe impedito la partecipazione e la difesa effettiva nell'udienza del 19/10/2021.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la censura sulla mancata concessione di termini a difesa perché il difensore era già stato nominato il 12/09/2021 (notifica del decreto di citazione in appello) e quindi non sussisteva il presupposto per un nuovo termine; la supposta rinnovata nomina del 15/10/2021 risultava generica e non idonea a giustificare rinvio. Ha altresì ritenuto generica e infondata la censura sull'omessa traduzione, rilevando che il procedimento era trattato con procedura cartolare per la quale non era prevista né richiesta la presenza dell'imputato, e dunque non poteva configurarsi un obbligo della Corte di merito di tradurre il detenuto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Ricondotta la partecipazione e la concorso nel reato; citata a identificare la fattispecie contestata all'imputato insieme alle norme sul traffico di stupefacenti
Norma sostanziale sulla disciplina delle sostanze stupefacenti applicata al caso concreto per la contestazione del delitto di traffico di droga
Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176
Il procedimento si è svolto ai sensi di tali disposizioni emergenziali; la Corte ha richiamato l'applicabilità delle procedure speciali (anche cartolari/semplificate) previste nel periodo, giustificando l'assenza della necessità di traduzione o della presenza dell'imputato in udienza
Massime di principio
- La richiesta di rinvio per consentire la difesa va sorretta da un'effettiva novità nel legittimo impedimento del difensore: la mera riproposizione o dichiarazione generica di rinnovata nomina non è sufficiente per ottenere termini a difesa se lo stesso difensore era già stato previamente nominato e ha avuto conoscenza del procedimento
- Nei procedimenti trattati con procedura cartolare o secondo norme emergenziali che prevedono modalità semplificate, la presenza personale dell'imputato può non essere richiesta; l'obbligo di traduzione sussiste solo quando la legge o la natura del procedimento impongano la presenza del detenuto
- Le istanze a difesa volte a ottenere rinvii o traduzioni devono essere tempestive e documentate: la mera allegazione generica dello stato detentivo o di una supposta nuova nomina non è sufficiente a modificare il corso dell'udienza
- Se il motivo di impugnazione è basato su fatti documentali ed emergenti dagli atti (es. data di nomina del difensore, notifiche), la Corte verifica la fondatezza materiale di tali allegazioni e può dichiarare inammissibile il ricorso se appaiono manifestamente infondate
- La declaratoria di inammissibilità comporta tipicamente condanna alle spese e, in taluni casi, al versamento di somme alla Cassa delle ammende; chi impugna dovrebbe valutare la concretezza delle censure prima di proporre ricorso
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