Cassazione Penale, Sentenza n. 39493/2022 del 19/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la parte della sentenza di merito che aveva ritenuto di non potere accertare con certezza il superamento della soglia più alta di alcolemia (art. 186, comma 2, lett. c) e aveva di fatto mantenuto la qualificazione nella lett. b). Il gravame censurava l'uso, operato dai giudici di merito, della dinamica ascendente dei valori misurati (valori crescenti rilevati in due misurazioni a breve distanza temporale) per ricostruire a posteriori il tasso alcolemico al momento della guida, sostenendo che tale argomentazione sia incompatibile con l'art. 186 comma 4 c.d.s., che attribuirebbe valore definitivo alla misurazione salvo vizi dello strumento o errori nell'esecuzione
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito abbiano valutato correttamente le evidenze (intervallo temporale di circa 45 minuti dall'atto di guida, due misurazioni a breve distanza con andamento ascendente, elementi sintomatici) e, alla luce di tali elementi, non potessero ritenere acquisita la prova del superamento della soglia più alta. La Corte ha altresì ribadito il principio per cui l'accertamento strumentale conforme produce una presunzione ma grava sull'imputato l'onere di dimostrare circostanze che ne inficino l'attendibilità; ha osservato che il motivo proposto dal ricorrente costituiva in realtà censura del convincimento di merito e non una violazione di legge specificamente dedotta ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., sicché la censura non era sindacabile in sede di legittimità
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b) Codice della strada
Fa riferimento alla fattispecie di guida in stato di ebbrezza entro la fascia intermedia di alcolemia; nella sentenza è stata la qualificazione ritenuta applicabile in mancanza della prova certa del superamento della soglia più alta
art. 186, comma 2, lett. c) Codice della strada
Riguarda la fattispecie più grave, con soglia di alcolemia più alta; il ricorso mirava a contestare la ricaduta della qualificazione in lett. b) anziché in lett. c)
art. 186, comma 4, Codice della strada
Secondo il ricorrente la norma conferirebbe valore definitivo alla misurazione strumentale salvo vizi dello strumento o dimostrazione di errori; la Corte ha ribadito che l'accertamento strumentale conforme produce una presunzione e che l'imputato deve provare le circostanze atte a privarlo di efficacia probatoria
art. 606, lett. e) codice di procedura penale
Richiesta per dedurre specifiche doglianze di illogicità o contraddittorietà della motivazione; la Corte ha osservato che il ricorrente non ha formulato deduzioni specifiche ex art. 606 lett. e) e quindi la censura sul merito è inammissibile in sede di legittimità
Massime di principio
- L'accertamento strumentale dell'alcolemia conforme alla normativa produce una presunzione di attendibilità; grava sull'imputato l'onere di dimostrare vizi dello strumento o elementi che inficino la misurazione
- Il solo intervallo temporale breve tra guida e accertamento (minuti o poche decine di minuti) non è, di per sé, sufficiente a escludere il valore probatorio delle misurazioni; la Corte deve valutare complessivamente tempo, andamento dei valori e segni clinici
- Se le misurazioni presentano un andamento ascendente nei minuti successivi alla guida, i giudici di merito possono tenerne conto e, in presenza di incertezze sul superamento di una soglia più elevata, operare una valutazione favorevole all'imputato
- La Corte di cassazione sindaca questioni di diritto e motivazioni che siano state dedotte con specificità ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; le censure di merito che si limitano a proporre una lettura alternativa dei fatti sono inammissibili
- Quando l'intervallo tra condotta e accertamento è di molte ore, la parabola di assorbimento può rendere necessaria ulteriore motivazione sul valore scientifico delle misurazioni; in tali casi è opportuno acquisire elementi sintomatici o spiegazioni tecniche
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