Cassazione Penale, Sentenza n. 23669/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza con aggravanti (art. 186, commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30/04/1992 n.285) per fatto accertato a Orvieto il 14/05/2018. Due motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova, con specifico rilievo sull'omessa valutazione del coefficiente causale dell'ubriachezza rispetto al sinistro; (2) omessa motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico: le censure riproducevano argomenti di merito (sulla qualificazione dell'evento come "incidente stradale" e su elementi probatori concreti) e non hanno specificamente indicato come la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare il rapporto di causalità invocato. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e già correttamente dichiarato inammissibile in appello, in quanto privo di critica specifica alla motivazione del primo grado. Per tali ragioni il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada)
Norma sanzionatoria sulla guida in stato di ebbrezza con distinte aggravanti (tra cui quella collegata all'occorrenza di un incidente stradale). La Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante dopo la valutazione del compendio probatorio da parte dei giudici di merito.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Motivo di cassazione che riguarda il vizio della motivazione e il travisamento della prova. La Corte ha applicato il principio che la censura in cassazione deve essere specifica e non limitarsi a ripetere argomentazioni di merito già esaminate dai giudici di merito.
art. 581 cod. proc. pen. (riforma operata dalla legge 23 giugno 2017, n.103)
Dopo la riforma, il giudice di appello può dichiarare inammissibile l'impugnazione se i motivi difettano di specificità o non affrontano la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha confermato l'applicazione di tale principio nel rigetto del motivo relativo alla sospensione condizionale.
Sent. Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000
Richiamata in relazione alla responsabilità per le spese in caso di inammissibilità riconducibile alla volontà/colpa del ricorrente; giustifica la condanna alla somma a favore della Cassa delle Ammende.
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo)
Precedente confermato che chiarisce i limiti di ammissibilità delle impugnazioni generiche o non specificamente motivate in appello.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici: non è sufficiente reiterare argomentazioni di merito già svolte davanti ai giudici di merito.
- Per contestare omessi esami di questioni decisive (es. il rapporto di causalità tra ubriachezza e sinistro) è necessario indicare con precisione quale prova, quale punto della motivazione o quale elemento probatorio non sia stato valutato e in quale modo ciò avrebbe inciso sulla decisione.
- Le censure generiche relative a benefici (es. sospensione condizionale della pena) sono facilmente dichiarate inammissibili se non contengono una critica puntuale alla motivazione del primo grado.
- La Corte di merito non è tenuta a rispondere a ragionamenti generici o non pertinenti; l'attenzione va posta sulla struttura argomentativa richiesta dall'art. 606 c.p.p.
- L'inammissibilità per colpa del ricorrente può comportare la condanna al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende.
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