Cassazione Penale, Ordinanza n. 03280/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, deducendo un solo motivo: violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti e alla prova degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. La difesa sosteneva, in sostanza, che la ricostruzione operata nei giudizi di merito fosse erronea, sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello probatorio. La Corte ha però rilevato che le censure, pur formalmente dirette alla qualificazione giuridica, si fondavano in realtà su questioni di fatto, puntando a una diversa valutazione delle risultanze probatorie e a una ricostruzione alternativa della vicenda, senza individuare specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali. È stata inoltre dichiarata inammissibile, perché tardiva, la memoria depositata dal difensore della parte civile De Rose ai sensi dell'art. 611 c.p.p., con conseguente rigetto della richiesta di liquidazione delle spese processuali della parte civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputata, condannandola al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre dichiarato inammissibile la memoria della parte civile perché depositata oltre il termine di cui all'art. 611 c.p.p. e ha rigettato la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile, ritenendo che non avesse apportato elementi utili alla discussione e che fosse comunque tardiva.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice oggetto della contestazione; la difesa ne ha contestato la corretta qualificazione giuridica e la prova degli elementi costitutivi.
La questione della qualificazione giuridica può essere dedotta per la prima volta in cassazione, purché il ricorso sia ammissibile e non siano necessari accertamenti di fatto.
La memoria della parte civile depositata oltre il termine è stata dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità la qualificazione giuridica del fatto può essere esaminata anche se dedotta per la prima volta, ma solo quando il ricorso sia ammissibile e la decisione non richieda nuovi accertamenti di fatto.
- Non è consentito in cassazione ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti attraverso criteri di apprezzamento alternativi rispetto a quelli adottati dai giudici di merito.
- Le censure che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, si risolvono in contestazioni di merito sulla valutazione delle prove sono estranee al sindacato di legittimità e possono condurre all'inammissibilità del ricorso.
- La tardività del deposito della memoria della parte civile determina l'inammissibilità delle relative richieste processuali e impedisce la liquidazione delle spese se non vi sono apporti utili alla discussione.
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