Cassazione Civile, Ordinanza n. 34907/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia riguarda il recupero, da parte dell'INPS, delle somme erogate a titolo di trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo 1.10.2010-31.3.2013, per un importo di euro 66.719,68, e la contestata decadenza dal diritto alla prestazione. Il lavoratore aveva impugnato il provvedimento dell'INPS sostenendo l'illegittimità della decadenza e il diritto a percepire anche la quota di integrazione del fondo speciale del trasporto aereo. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo applicabile l'art. 8 del d.l. n. 86/1988 in relazione alle circolari INPS n. 73/2008 e n. 94/2011, secondo cui per i piloti un'attività svolta al solo fine di mantenere il brevetto di volo rientra nel c.d. periodo neutro e non richiede preventiva comunicazione. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 8, commi 4 e 5, d.l. n. 86/1988, degli artt. 1-bis e 1-ter d.l. n. 247/2004 e dell'art. 2033 c.c., deducendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la decadenza sanzionatoria nonostante il lavoratore non avesse comunicato preventivamente la rioccupazione all'estero con contratto a tempo determinato stipulato con Air Mauritius. Il ricorrente sosteneva che l'obbligo di comunicazione preventiva sussiste anche per attività temporanee o saltuarie, salvo il caso in cui l'attività sia esclusivamente finalizzata al mantenimento dei titoli di volo, circostanza che i giudici di merito avrebbero dovuto accertare in concreto e in modo completo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS. Ha affermato che l'art. 8, comma 5, d.l. n. 86/1988 prevede la decadenza dal trattamento di integrazione salariale se il lavoratore non comunica preventivamente lo svolgimento della nuova attività lavorativa; per i piloti, le circolari INPS n. 73/2008 e n. 94/2011 delimitano il solo caso in cui l'obbligo non opera, cioè quando l'attività presso il nuovo vettore sia finalizzata esclusivamente al mantenimento delle precedenti licenze di volo. Poiché nella specie la Corte d'appello non aveva svolto un accertamento adeguato sulla natura esclusiva o meno dell'attività svolta nel periodo di addestramento, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, che dovrà riesaminare il merito attenendosi ai principi indicati. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 8, commi 4 e 5, d.l. n. 86/1988 convertito in l. n. 160/1988
"Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività."
La preventiva comunicazione della nuova attività lavorativa è condizione rilevante ai fini della conservazione del diritto alla integrazione salariale; la sua omissione comporta decadenza, salvo il caso speciale dei piloti in periodo neutro come precisato dalla disciplina secondaria richiamata dall'INPS.
artt. 1-bis, comma 1, e 1-ter, d.l. n. 247/2004 convertito in l. n. 291/2004
Sono richiamati dall'INPS come parte del quadro normativo applicabile ratione temporis, senza che la decisione sviluppi un'autonoma interpretazione specifica di tali disposizioni.
È richiamato nel ricorso come norma collegata al recupero delle somme indebitamente erogate, in conseguenza dell'asserita decadenza dalla prestazione.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La censura viene qualificata come violazione e falsa applicazione di legge per errata sussunzione del caso concreto nella fattispecie normativa sulla decadenza dal trattamento di integrazione salariale.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La Corte esclude che la censura riguardi un vizio motivazionale, osservando che la questione attiene alla corretta sussunzione giuridica e non alla mera ricostruzione del fatto.
Massime di principio
- Nel regime della integrazione salariale, la nuova attività lavorativa deve essere comunicata preventivamente all'INPS; la comunicazione successiva non è idonea a evitare la decadenza, anche se l'attività è temporanea o saltuaria.
- Per i piloti di volo, l'obbligo di preventiva comunicazione non opera solo quando l'attività presso il nuovo vettore sia esclusivamente finalizzata al mantenimento dei pregressi titoli abilitativi di volo; tale verifica deve essere compiuta in concreto sulla base degli elementi del rapporto, compreso il contenuto del contratto con il nuovo datore di lavoro.
- La qualificazione del rapporto come rientrante o meno nel c.d. periodo neutro integra la fattispecie normativa di decadenza e, se erroneamente apprezzata dai giudici di merito, può integrare violazione di legge per falsa applicazione della norma.
- Quando la censura investe la corretta sussunzione del fatto nella fattispecie legale, non si tratta di vizio di motivazione; pertanto non opera la preclusione connessa al limite del sindacato di legittimità sul vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c.
- In presenza di recupero di prestazioni previdenziali indebitamente percepite, l'accertamento della decadenza dal diritto costituisce presupposto decisivo per la legittimità del provvedimento di ripetizione dell'indebito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 30 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34885/2024 del 30/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 30 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34886/2024 del 30/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 30 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34887/2024 del 30/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 30 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34891/2024 del 30/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 30 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34893/2024 del 30/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 30 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34894/2024 del 30/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →