Cassazione Penale, Sentenza n. 41997/2022 del 07/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo (10/11/2021) relativo a un conto corrente, un deposito a risparmio e due buoni dematerializzati, nell'ambito del reato contestato di riciclaggio aggravato (art. 416-bis c.1 c.p.). La ricorrente deduceva: omissione di motivazione circa i requisiti di cui all'art. 321 c.p.p. dopo la scadenza del termine di 20 giorni ex art. 27 c.p.p., sostenendo che la rinnovazione della misura richiede un requisito di particolare urgenza e motivazione rafforzata; illegittimità dell'apprensione diretta delle somme quando è provata l'esistenza di un titolo lecito a giustificare l'acquisizione patrimoniale; violazione del criterio di proporzionalità perché il sequestro per riciclaggio dovrebbe riguardare solo la parte della somma ritenuta effettivamente riciclata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi riproducessero censure già svolte nel riesame e che non fossero nuovi o specifici. Sui profili di diritto la Corte ha confermato: 1) l'inosservanza del termine di 20 giorni ex art. 27 c.p.p. non impedisce al giudice destinatario di adottare un nuovo provvedimento cautelare autonomo; non è richiesto un onere motivazionale "rafforzato" diverso da quello previsto dall'art. 321 c.p.p.; 2) non ostacola la confisca diretta la prova o l'allegazione dell'origine lecita della somma, in applicazione del principio secondo cui il denaro quale prezzo o profitto del reato si identifica ontologicamente nel patrimonio dell'autore e la confisca deve essere diretta (richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite n. 42415/2021); 3) l'eccezione di sproporzione è stata ritenuta generica e non specificata. La ricorrente è stata condannata alle spese e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
Norma che definisce il reato di associazione mafiosa e, nel contesto, la qualificazione del fatto come riciclaggio aggravato lato sensu rilevante per il sequestro preventivo sui beni riconducibili all'autore.
Termine di 20 giorni per la rinnovazione della misura; la Corte ha interpretato che l'inosservanza di tale termine non produce preclusione automatica all'adozione di un nuovo provvedimento autonomo da parte del giudice che riceve gli atti.
Disciplina dei presupposti del sequestro preventivo; la Corte ha ritenuto che, trattandosi di nuovo provvedimento autonomo, l'apprezzamento dei requisiti (fumus e periculum) va effettuato secondo i canoni ordinari dell'art. 321 senza un onere motivazionale "rafforzato" per il giudice.
Cass. Sez. Un., sent. n. 42415 del 27/05/2021
Principio richiamato: la confisca del denaro quale prezzo o profitto del reato è sempre qualificata come diretta per la fungibilità del denaro; quindi l'allegazione o prova dell'origine lecita di specifiche somme non impedisce la confisca diretta.
Norma che disciplina la condanna alle spese di giudizio in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per infliggere la sanzione pecuniaria e le spese processuali.
Massime di principio
- La scadenza del termine di 20 giorni ex art. 27 c.p.p. non impedisce al giudice che riceve gli atti di adottare un nuovo sequestro preventivo autonomo: il potere non è automaticamente precluso e va valutato nuovamente alla luce dei requisiti di cui all'art. 321 c.p.p.
- Per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del prezzo o del profitto del reato consistente in denaro, trova applicazione il principio della fungibilità: la confisca è diretta e non è esclusa dall'allegazione o dalla prova che le specifiche somme materiali abbiano origine lecita.
- La prova dell'origine lecita di somme non determina automaticamente lo svuotamento della misura cautelare: al procedimento cautelare rilevano il fumus commissi delicti e il periculum in mora; questioni di merito sulla provenienza delle risorse vanno approfondite ma non eliminano di per sé la possibilità di sequestro.
- Le eccezioni di sproporzione o di eccesso della misura devono essere formulate in modo specifico e quantificato: affermazioni generiche sulla non riconducibilità di una certa somma al profitto del reato sono generalmente inidonee a determinare l'annullamento della misura cautelare.
- Il giudice del riesame e, successivamente, la Corte, richiedono motivazioni conformi agli artt. 321 e correlati: non è richiesto un diverso standard motivazionale solo perché il provvedimento segue la scadenza del termine di rinnovazione.
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