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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16021/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., ossia per mancata esposizione sommaria dei fatti. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso un decreto del Tribunale di Roma. Dal testo non emergono la natura sostanziale della controversia né i fatti di causa che avevano originato il giudizio di merito. La Corte ha tuttavia rilevato, in via preliminare, che il ricorso era inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 3, c.p.c., poiché mancava l'esposizione sommaria dei fatti di causa. Secondo la Corte, tale requisito deve consentire alla Cassazione di comprendere in modo chiaro e completo sia il fatto sostanziale sia il fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o agli atti già in possesso del giudice, neppure alla sentenza impugnata. Il ricorrente non avrebbe quindi fornito una narrazione sufficiente della vicenda processuale e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    mancata esposizione del fatto

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una chiara e completa esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere il significato e la portata delle censure senza dover attingere ad altre fonti o alla sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    Richiamato solo quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • Cass. sez. un. n. 11653 del 2006

    Il requisito di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c. impone una cognizione chiara e completa dei fatti di causa e non può essere surrogato dal ricorso ad atti diversi dal ricorso stesso.

  • Cass. sez. un. n. 2602 del 2003

    La prescrizione dell'esposizione sommaria dei fatti non risponde a formalismo, ma alla necessità di consentire alla Corte di comprendere i fatti e quindi di valutare correttamente le censure.

Massime di principio

  • Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione è un requisito di contenuto-forma essenziale e la sua mancanza determina l'inammissibilità del ricorso.
  • L'esposizione dei fatti deve permettere alla Corte di comprendere sia la vicenda sostanziale sia quella processuale senza dover consultare la sentenza impugnata o altri atti processuali.
  • La funzione del requisito ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. è sostanziale: assicura la intelligibilità delle censure e non risponde a un mero formalismo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, può essere dato atto della ricorrenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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