Cassazione Penale, Ordinanza n. 04471/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 10/04/2025. La vicenda riguarda una condanna per concorso nella truffa aggravata di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis, c.p. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza di un contributo concorsuale all'esecuzione del reato; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per asserita mancanza di prova del contributo concorsuale fornito alla realizzazione del delitto; (3) violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; (4) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che i primi tre motivi erano manifestamente infondati e, comunque, non consentiti in quanto riproduttivi di censure già dedotte in appello e già congruamente esaminate e respinte dalla Corte territoriale, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, la Corte d'appello aveva spiegato la sussistenza di un comportamento causalmente efficiente rispetto alla realizzazione della truffa e la non configurabilità della particolare tenuità del fatto. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la relativa censura non risultava dedotta in appello e, quindi, non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando da un lato la manifesta infondatezza e la non consentibilità dei primi tre motivi, perché meramente ripetitivi di questioni già affrontate in appello e privi di specificità, e dall'altro l'inammissibilità del quarto motivo per novità della censura in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640, comma 2, n. 2-bis, c.p.
La Corte richiama la norma incriminatrice come titolo del reato contestato, ritenendo che la motivazione di merito avesse correttamente individuato un comportamento causalmente efficiente ai fini della realizzazione della truffa.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non configurabile nel caso concreto, secondo la valutazione già compiuta in appello.
La circostanza attenuante del contributo di minima importanza non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata previamente proposta con l'appello.
La Corte lo utilizza per affermare l'inammissibilità della censura nuova in sede di legittimità, non dedotta in appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre questioni già proposte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono meramente apparenti o privi di specificità, perché non evidenziano reali vizi logici o giuridici della decisione di merito.
- La deduzione per la prima volta in cassazione di una circostanza attenuante non prospettata in appello è preclusa dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione di merito dia conto di un contributo causalmente efficiente alla consumazione del reato e di una valutazione complessiva incompatibile con la non punibilità ex art. 131-bis c.p.
Come è indicizzato
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