Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2077/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400499

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del commissario ad acta nominato per l’esecuzione della sentenza del TAR e dell’ordinanza di sostituzione del commissario

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza del TAR n. 3033/2023. Con successiva sentenza n. 3361/2024 il Tribunale aveva disposto l’ottemperanza e, con ordinanza n. 1857/2025, aveva sostituito il commissario ad acta originariamente indicato, nominando il Segretario generale del Comune di Ragusa o un funzionario delegato. I ricorrenti hanno quindi segnalato l’inerzia anche del nuovo commissario, nonostante il sollecito notificato via PEC il 6 febbraio 2026, chiedendo l’adozione delle ulteriori misure necessarie, comprese le penalità di mora e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto, allo stato, ingiustificata l’inerzia del commissario ad acta, rilevando che essa potrebbe comportare responsabilità penale ai sensi dell’art. 328 c.p., nonché responsabilità erariale e disciplinare. Ha assegnato al commissario un termine perentorio di trenta giorni per eseguire l’ordinanza n. 1857/2025 e per spiegare le ragioni dell’omissione contestata. Ha inoltre disposto la trasmissione dell’ordinanza e della precedente ordinanza n. 1857/2025 al Prefetto di Ragusa per le valutazioni di competenza. Ogni ulteriore statuizione sulle spese della fase e sulle penalità di mora è stata rinviata all’esito dell’incombente; l’udienza camerale è stata fissata per il 21 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori e di controllo nel giudizio.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori e di controllo nel giudizio.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori e di controllo nel giudizio.

  • art. 328 c.p.

    L’ingiustificata inerzia del commissario ad acta può essere suscettibile di responsabilità penale per omissione o rifiuto di atti d’ufficio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, qualora il commissario ad acta rimanga ingiustificatamente inattivo nonostante un sollecito, il giudice può assegnargli un termine perentorio per l’esecuzione dell’incarico e per fornire spiegazioni sull’omissione.
  • L’inerzia ingiustificata del commissario ad acta nell’esecuzione del mandato giudiziale può essere valutata anche ai fini di eventuali responsabilità penale, erariale e disciplinare.
  • Il giudice dell’ottemperanza può trasmettere gli atti al prefetto competente affinché valuti l’adozione delle iniziative rientranti nelle sue attribuzioni.
  • La decisione sulle penalità di mora e sulle spese della fase di ottemperanza può essere rinviata all’esito della verifica dell’adempimento richiesto al commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.