Cassazione Penale, Sentenza n. 18093/2022 del 06/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Verbania che, in data 02/11/2021, aveva annullato il decreto del GIP dell'11/08/2021 che disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (diretta e per equivalente) di somme e beni ritenuti profitto dei reati contestati. Il Procuratore deduceva violazione dell'art.125, comma 3, c.p.p. per motivazione apparente e di fatto inesistente e dell'art.321, comma 2, c.p.p. in relazione al requisito del periculum in mora, contestando: errata esclusione del periculum in mora da parte del Tribunale del riesame; valutazione ottimistica della solvibilità della società Ro.Tras. s.r.l.; confusione tra patrimoni di Ro.Tras. e Sogestra s.r.l.; omissione di valutazione di numerose operazioni sospette ritenute sintomatiche di dispersione del profitto; mancata correlazione tra consistenza patrimoniale effettiva (es. liquidità sul conto pari a circa C 330.000) e importo del presunto profitto quantificato in C 1.786.986,94; e mancata considerazione della personalità reale degli amministratori e del rischio di depauperamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ex artt. 606, comma 3 e 325 c.p.p. Ha ritenuto che il rimedio per cassazione avverso le ordinanze di riesame sia ammesso solo per violazione di legge e non per una diversa valutazione dei fatti; ha escluso la sussistenza di motivazione apparente nell'ordinanza del Tribunale del riesame, rilevando che questa ha esaminato la documentazione prodotta e le operazioni immobiliari richiamate dal GIP. La Corte ha confermato l'applicazione dei criteri chiariti dalle Sezioni Unite (sent. Ellade) circa la necessità di motivare il periculum in mora in relazione all'esigenza anticipatoria della confisca e ha ritenuto corretta la valutazione del riesame che ha rapportato il pericolo alla capacità economica della società. Pertanto il ricorso del Procuratore è stato respinto e l'ordinanza del Tribunale del riesame è stata confermata.
Norme richiamate
La norma impone l'obbligo di motivazione del provvedimento; la Corte ricorda che la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione apparente integra una violazione di legge censurabile in Cassazione.
Disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca e richiede motivazione anche sul periculum in mora; la Corte ha valutato correttamente che il Tribunale del riesame ha motivato la mancata sussistenza del pericolo, rapportandolo alla necessita' anticipatoria della confisca.
Limita il ricorso per cassazione avverso le ordinanze di riesame alle violazioni di legge, escludendo la sindacabilità delle valutazioni di merito e di prova salvo i casi di motivazione mancante o apparente.
Richiamato come fondamento dell'inammissibilità del ricorso per questioni valutative di fatto non riconducibili a violazioni di legge.
Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021 (sent. "Ellade")
Il provvedimento di sequestro preventivo ... deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio
La pronuncia stabilisce che la motivazione sul periculum in mora deve essere ancorata all'esigenza anticipatoria della confisca; la Corte ha applicato questo criterio per ritenere corretta la motivazione del Tribunale del riesame.
Citato dalla giurisprudenza a titolo di parallelismo: la valutazione prognostica richiesta per il sequestro conservativo è analoga a quella del periculum in mora rispetto all'esigenza di preservare l'efficacia della misura futura.
artt. 81, comma finale; 110; 640; 61 n.7 c.p.
Norme penali richiamate per la ricostituzione giuridica del fatto (concorso, truffa, aggravante), indicate nel decreto che ha disposto il sequestro e richiamate dalla Corte nella ricostruzione dell'imputazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame è ammesso solo per violazione di legge: non è luogo per una semplice diversa valutazione delle medesime prove o per un apprezzamento alternativo della motivazione, salvo motivazione mancante o apparente.
- Il periculum in mora va motivato in funzione dell'esigenza anticipatoria della confisca: il giudice deve spiegare perché, nelle more del processo, sia necessario anticipare gli effetti ablativi della confisca e non è sempre necessario dimostrare un futuro depauperamento se già sussiste una inettitudine attuale del patrimonio.
- La motivazione apparente (cioè priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza) è censurabile in cassazione; una motivazione che analizza documenti e operazioni e ne trae una valutazione di merito corretta non costituisce motivazione apparente.
- Nel valutare la sussistenza del periculum è lecito e corretto rapportare la capacità patrimoniale complessiva del soggetto sequestrato alla natura e all'entità del profitto contestato; occorre verificare la concreta attitudine degli attivi aggredibili a garantire l'efficacia della confisca.
- Contestazioni circa omissioni o travisamento di specifici elementi di fatto devono essere formulate in modo puntuale: la Cassazione non è ricorribile per generiche censure di valutazione della prova o per dedotte alternative interpretative non riconducibili a violazioni di legge.
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