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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05851/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coacquirente)

La controversia

La lite nasce dalla partecipazione di due fratelli a una vendita all'incanto di un immobile sito in Nardò: uno dei due versò la cauzione, mentre l'altro sostenne di aver pagato integralmente il prezzo di aggiudicazione. In primo grado il Tribunale riconobbe a quest'ultimo la titolarità esclusiva del bene e lo condannò a rimborsare all'altro metà di quanto versato. In appello la decisione fu riformata: fu dichiarata la comunione pro indiviso al 50% e, nella sentenza definitiva, l'immobile fu assegnato a uno dei fratelli con conguaglio e con detrazione, da tale somma, dell'importo anticipato dall'altro per il pagamento del prezzo, oltre interessi. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1703 ss. e 1720 c.c., art. 116 c.p.c. e degli artt. 112 e 161 c.p.c., sostenendo che la domanda restitutoria non poteva essere fondata sul mandato, che non era stato allegato né provato, e che la Corte d'appello avrebbe deciso su una domanda diversa da quella proposta; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sulle prove e sulla motivazione, deducendo che egli aveva offerto e allegato di aver versato la propria quota, che i documenti della controparte erano inidonei, e che la motivazione sarebbe stata apparente o contraddittoria; 3) violazione degli artt. 1282-1284 c.c. per caducazione anche degli interessi; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per le spese di lite, sostenendo che avrebbe dovuto essere compensata anche la spesa del primo grado. La resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto i primi tre motivi. Ha escluso il giudicato interno sulla domanda restitutoria, perché la sentenza non definitiva non aveva deciso su quel capo; ha però corretto la motivazione della Corte d'appello, ritenendo non necessario ricondurre la pretesa al mandato, ma sufficiente inquadrare il pagamento nell'ambito di un rapporto obbligatorio solidale tra coaggiudicatari/comproprietari, con conseguente diritto di regresso per la quota del condebitore. Ha inoltre ritenuto non censurabile in sede di legittimità la valutazione delle prove e la ritenuta irrilevanza dei fatti dedotti dal ricorrente, escludendo motivazione apparente o violazioni processuali. Il terzo motivo è stato assorbito. È stato invece accolto il quarto motivo limitatamente alle spese: la sentenza d'appello aveva compensato solo le spese del grado di appello senza statuire su quelle del primo grado, pur essendo stata riformata la decisione di primo grado; sul punto la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione per provvedere anche sulle spese del primo grado e del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1703 ss. c.c.

    richiamati dal ricorrente per escludere l'applicabilità del mandato alla vicenda; la Corte ha ritenuto non necessario fondare la soluzione su tale disciplina.

  • art. 1720 c.c.

    la Corte d'appello lo aveva evocato per riconoscere interessi sulle somme anticipate dal preteso mandatario; la Cassazione ha corretto la qualificazione, reputando sufficiente il diverso fondamento della solidarietà passiva e del regresso.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha rilevato che la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il giudice può qualificare giuridicamente i fatti allegati senza alterare causa petendi e petitum.

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. nella censura di nullità della decisione; la censura è stata respinta.

  • art. 360 c.p.c.

    norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le censure formulate sotto tali vizi, salvo il motivo sulle spese.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta effettiva e non apparente.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto che l'assunto difensivo non imponesse una diversa decisione.

  • artt. 2721, 2722, 2723, 2725 c.c.

    richiamati dal ricorrente per contestare l'idoneità della prova; la Corte ha escluso che ciò conducesse a un vizio decisivo della decisione.

  • artt. 1282-1284 c.c.

    invocati contro il riconoscimento degli interessi; il motivo è stato assorbito per la parte respinta dell'impugnazione.

  • art. 91 c.p.c.

    la Corte ha accolto la censura perché la sentenza d'appello non aveva regolato le spese del primo grado dopo la riforma della decisione di primo grado.

  • art. 232 c.p.c.

    richiamato per giustificare la decadenza dalla prova a seguito della mancata comparizione all'interrogatorio formale.

  • art. 250 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 104 disp. att. e 255 c.p.c. in tema di assunzione della prova testimoniale.

  • art. 255 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 104 disp. att. e 250 c.p.c. per la gestione della prova testimoniale.

  • art. 104 disp. att. c.p.c.

    richiamato sul piano istruttorio insieme agli artt. 250 e 255 c.p.c.

  • art. 184 bis c.p.c.

    richiamato come norma applicabile ratione temporis all'istanza di rimessione in termini.

  • art. 1294 c.c.

    richiamato per affermare la presunzione di solidarietà tra condebitori, applicata alla partecipazione congiunta all'acquisto.

Massime di principio

  • Nel caso di sentenza non definitiva che non abbia deciso un determinato capo di domanda, non si forma giudicato interno implicito su quel capo: ciò che non è stato esaminato resta devoluto alla decisione definitiva.
  • Il giudice di merito può qualificare giuridicamente i fatti allegati dalle parti anche richiamando una disciplina diversa da quella prospettata, purché restino fermi causa petendi e petitum e i fatti costitutivi tempestivamente allegati.
  • Se più soggetti partecipano congiuntamente all'acquisto di un bene e l'obbligazione di pagamento del prezzo sorge in capo a tutti, opera la presunzione di solidarietà passiva; chi ha pagato integralmente può agire in regresso per la quota di spettanza dell'altro, salvo prova di diversi accordi interni.
  • Le doglianze che mirano a una nuova valutazione del materiale probatorio o a sostituire la lettura del merito con una propria ricostruzione dei fatti sono inammissibili in cassazione, se la motivazione del giudice di merito è effettiva e non meramente apparente.
  • La regolazione delle spese del giudizio deve coprire tutte le fasi processuali decise; quando la sentenza d'appello riforma integralmente quella di primo grado, il giudice d'appello deve provvedere anche sulle spese del primo grado, oltre che su quelle dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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