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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26050/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un’indagine per associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti e per due episodi di importazione di ingenti quantitativi di droga. Il GIP aveva applicato la custodia in carcere a un indagato ritenuto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 74 e 73, commi 1 e 6, nonché 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, prospettandone il ruolo di organizzatore del sodalizio e il concorso nelle importazioni/cessioni/detenze di sostanza stupefacente. Il Tribunale del riesame, pur ritenendo sussistenti i gravi indizi e il coinvolgimento nei fatti di traffico, aveva escluso la qualifica di organizzatore, qualificando l’indagato come mero partecipe, e aveva inoltre ritenuto insussistenti le esigenze cautelari, valorizzando il tempo trascorso dai fatti (circa tre anni e mezzo) e l’assenza di condotte successive sintomatiche di pericolosità. La Procura della Repubblica ha ricorso per cassazione denunciando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: ha contestato sia l’esclusione del ruolo apicale, sostenendo che gli indizi mostrassero una capacità organizzativa nella filiera dell’importazione di ingenti quantitativi di stupefacente, sia la valutazione negativa delle esigenze cautelari, rilevando che il notevole peso complessivo della droga (65 kg di eroina), il ristretto arco temporale delle condotte, le concrete modalità operative (anche con uso di telefoni criptati lasciati in Albania prima dei viaggi) e gli spostamenti internazionali dell’indagato avrebbero dimostrato un concreto pericolo di recidiva e di fuga. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio solo sulle esigenze cautelari e l’inammissibilità nel resto. La difesa ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte relativa all’esclusione della qualifica di organizzatore, ritenendo che tale punto fosse privo di interesse per il pubblico ministero, poiché la sola partecipazione al sodalizio integrava comunque il presupposto della presunzione cautelare. Ha invece accolto il ricorso sul profilo delle esigenze cautelari, osservando che il Tribunale del riesame, pur richiamando un orientamento giurisprudenziale che attribuisce rilievo al tempo trascorso dai fatti, aveva omesso una valutazione adeguata delle concrete modalità delle condotte e degli elementi fattuali indicativi di persistente pericolosità, tra cui l’ingente quantità di stupefacente, la gravità del contesto di narcotraffico internazionale e gli spostamenti transnazionali dell’indagato. Perciò l’ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame limitatamente alle esigenze cautelari.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione avverso ordinanze cautelari, la censura con cui si contesti l’esclusione della qualifica apicale di organizzatore può essere inammissibile per difetto di interesse se, anche a prescindere da tale qualifica, la mera partecipazione al sodalizio è già sufficiente a integrare il presupposto della presunzione cautelare applicabile.
  • Per i reati rientranti nel perimetro dell’art. 275, comma 3, c.p.p., la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere non esonera il giudice dal dovere di verificare in concreto le esigenze cautelari, con particolare attenzione alle modalità del fatto e alle circostanze concrete che ne denotino la gravità e la pericolosità.
  • Il decorso del tempo tra i fatti e la decisione cautelare può essere valorizzato solo se accompagnato da una valutazione complessiva degli altri elementi di segno contrario o favorevole; non è sufficiente, da solo, a escludere il pericolo di recidiva o di fuga quando il fatto presenti connotati di particolare gravità e attualità sintomatica.
  • Nel giudizio sulle esigenze cautelari non è consentito fondare la prognosi soltanto sul titolo di reato, ma occorre considerare la concreta condotta perpetrata, la quantità e qualità dell’attività illecita e gli indici fattuali di persistente capacità criminale o di mobilità transnazionale.
  • Quando il giudice di merito sceglie un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 275, comma 3, c.p.p. che consente di valorizzare il fattore temporale, la motivazione deve essere particolarmente rigorosa nel confrontarsi con tutti gli elementi fattuali addotti dall’accusa per dimostrare la perdurante pericolosità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiReati in materia di lavoroMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieAssociazione finalizzata al traffico
IstitutiNesso di causalità

Testo integrale

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