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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37238/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva confermato l'annullamento, in primo e secondo grado, di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, emesso per la rettifica del reddito dichiarato dalla società contribuente in relazione alla contestata indeducibilità di costi da lavoro dipendente. Nel corso del giudizio di legittimità, però, l'Agenzia ha dato atto, sulla base di segnalazione dell'ufficio competente, dell'accesso della controricorrente alla definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, con regolarità della domanda e pagamento dell'importo dovuto per il perfezionamento della procedura. Non essendo stata presentata istanza di trattazione entro il termine previsto, la Corte ha rilevato la causa estintiva del processo.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia fiscale ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018. Ha inoltre disposto che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e ha escluso il presupposto per l'ulteriore contributo unificato, richiamando la natura estintiva del procedimento e la prenotazione a debito per l'amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    La definizione agevolata della controversia, una volta perfezionata e in assenza di istanza di trattazione entro il termine previsto, comporta l'estinzione del processo; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • L. n. 136 del 2018

    Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018, richiamata per la disciplina della definizione agevolata.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in presenza di causa estintiva del giudizio correlata all'iniziativa della parte controricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata come fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Quando la controversia è stata validamente definita con procedura di definizione agevolata e non viene presentata istanza di trattazione nel termine previsto, il processo deve essere dichiarato estinto.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata determina che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata.
  • In caso di estinzione del giudizio per effetto di definizione agevolata della lite, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
  • La Corte può rilevare d'ufficio la causa estintiva quando dagli atti risulti il perfezionamento della definizione agevolata e la mancata presentazione dell'istanza di trattazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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