Cassazione Penale, Sentenza n. 24204/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Lo Surdo ha chiesto la concessione della detenzione domiciliare e l'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47-ter per l'espiazione di una condanna per il reato di cui all'art. 73 TU Stup. relativo a 3 kg di marijuana. La richiesta è stata presentata mentre l'interessato era in regime di arresti domiciliari (art. 656 c.10 c.p.p.). In precedenza Lo Surdo era stato ammesso alla semilibertà (provvedimento del 6/9/2017) e tale misura era stata revocata con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Torino del 19/2/2019 per fatti correlati. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'istanza perché presentata entro il triennio successivo alla revoca, richiamando il divieto previsto dall'art. 58-quater Ord. pen. Il ricorrente ha impugnato lamentando a) carenza di motivazione per mancata valutazione del suo comportamento e dell'evoluzione della personalità e b) errata applicazione di legge e contrasto con pronunce della Corte Costituzionale (richiamando le sentenze n. 187/2019 e n. 253/2019) e con una questione di legittimità costituzionale pendente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha rilevato che la giurisprudenza della Corte di Cassazione e la pronuncia della Corte Costituzionale n. 173/2021 confermano la legittimità del divieto triennale di concessione di misure alternative successivo alla revoca di altra misura alternativa: il divieto ha efficacia generale anche in altri procedimenti esecutivi. La Corte ha poi escluso che la sentenza n. 253/2019 potesse estendersi per analogia ad altri benefici penitenziari diversi dai permessi premio e ha ritenuto inapplicabile la declaratoria di illegittimità della Corte Costituzionale n. 187/2019, la quale riguarda ambiti e tipologie di detenzione domiciliare differenti (detenzione domiciliare "speciale" e casi specifici di art. 47-ter lett. a) e b)). Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 47-ter
Norma che disciplina la detenzione domiciliare come misura alternativa; nel caso la richiesta era fondata su tale disposizione ma è stata dichiarata inammissibile per il divieto previsto da art. 58-quater.
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 47-quinquies
Riferimento alla detenzione domiciliare speciale: la Corte Costituzionale ha limitato la portata di alcune pronunce (es. n.187/2019) a questa fattispecie specifica.
Ordinamento penitenziario, art. 58-quater
Prevede il divieto triennale di concessione di alcuni benefici e misure alternative successivo alla revoca di misura alternativa; la Corte ha ritenuto che tale divieto abbia efficacia generale anche in procedimenti diversi da quello in cui è intervenuta la revoca.
Codice di procedura penale, art. 656, comma 10
Norma richiamata per il regime detentivo degli arresti domiciliari che Lo Surdo stava scontando; contestualizza l'esecuzione della pena nel procedimento.
T.U. Stupefacenti, art. 73
Norma sostanziale che incrimina il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; Lo Surdo è stato condannato per un fatto relativo a 3 kg di marijuana.
Sentenza Corte Costituzionale n. 173 del 2021
Ritirata dalla Corte di Cassazione come decisiva: afferma la fondatezza del divieto triennale e che il divieto si fonda sul riscontro di specifiche violazioni commesse durante il godimento della misura alternativa.
Sentenza Corte Costituzionale n. 253 del 2019
Pronuncia che riguarda i permessi premio per detenuti sottoposti all'art. 416-bis, la Corte di Cassazione osserva che la sua portata è limitata ai permessi premio e non si estende automaticamente ad altri benefici penitenziari.
Sentenza Corte Costituzionale n. 187 del 2019
Riferimento alla declaratoria di illegittimità relativa all'art. 58-quater nella parte concernente la detenzione domiciliare speciale; la Corte di Cassazione ricorda che tale pronuncia è limitata a specifiche fattispecie non coincidenti con il caso esaminato.
Sentenza Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 14860 del 19/02/2020 (e altre richiamate)
Giurisprudenza di legittimità che conferma l'affermazione della portata generale del divieto triennale e la possibilità di applicarlo anche in procedimenti diversi da quello della revoca.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata rispetto ai criteri per l'esonero dal pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende; qui la Corte ha ritenuto non sussistenti le condizioni per l'esonero.
Massime di principio
- Il divieto triennale previsto dall'art. 58-quater Ord. pen. per la concessione di misure alternative dopo la revoca ha efficacia generale e può operare anche in procedimenti diversi da quello in cui è intervenuta la revoca.
- La revoca di una misura alternativa motivata da violazioni significative può determinare il temporaneo impedimento all'accesso a ulteriori benefici per finalità di deterrenza e contenimento del rischio di recidiva.
- Le pronunce della Corte Costituzionale hanno spesso portata limitata alla specifica fattispecie esaminata; non è automaticamente ammessa un'estensione analogica della loro portata ad altri benefici penitenziari.
- Per contestare l'applicazione del divieto è utile fornire elementi concreti e specifici sull'assenza di violazioni o sulla effettiva rieducazione e cambiamento della condotta, nonché attendere il decorso del termine di tre anni se il divieto risulta pienamente applicabile.
- Le censure di carenza motivazionale devono dimostrare che il giudice non ha considerato elementi rilevanti effettivamente disponibili; tuttavia, quando il diniego è fondato su un divieto normativo espresso e su giurisprudenza consolidata, la censura avrà scarse probabilità di successo.
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