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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 110/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56 e 628 c.p., censurando la valutazione della Corte territoriale sulla sussistenza dei requisiti di univocità e idoneità degli atti idonei a integrare il tentativo di rapina. Sostiene che la individuazione del Centro Sisal come obiettivo fosse solo ipotesi, dato che si trovava a 200/300 metri da molteplici attività commerciali; contesta altresì che l'idoneità causale sia stata ritenuta in base al possesso di una pistola scacciacani e di uno scaldacollo, mezzi che al più attesterebbero una idoneità astratta e non una concreta iniziativa criminale, non essendo stata estratta l'arma e potendosi ipotizzare altri reati alternativi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere il motivo unico una mera reiterazione delle doglianze già svolte in sede di appello, senza un confronto specifico e argomentato con le ragioni della sentenza impugnata. Ha confermato che la Corte territoriale ha fornito motivazione congrua circa la sussistenza del tentativo (scaldacollo a coprire il volto, possesso di pistola scacciacani priva del tappo rosso, direzione verso l'ingresso secondario della sala scommesse, interruzione dovuta all'intervento di un appartenente alle Forze dell'Ordine; verbale di arresto utilizzabile nel giudizio abbreviato). Ha richiamato il principio secondo cui il ricorso in cassazione deve indicare specificamente i vizi e confrontarsi con le argomentazioni del giudice del merito. Per questi motivi ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Regole sulle censure devolute alla Corte di cassazione: il ricorso deve dedurre vizi di diritto e motivazione; qui la Corte ha ritenuto il motivo riproduttivo e non confrontato con le argomentazioni del giudice di merito, conducendo all'inammissibilità.

  • art. 56 c.p.

    Definizione dell'evento tentato: il tentativo è integrato anche da atti, pur preparatori, che dimostrino la definitiva messa in atto del piano criminoso e la significativa probabilità di raggiungere il risultato, salvo eventi indipendenti dalla volontà dell'agente.

  • art. 628 c.p.

    Norma sulla rapina; la Corte territoriale ha valutato che gli atti concretamente posti in essere (travestimento, possesso di arma giocattolo senza tappo rosso, direzione verso l'ingresso) integrassero il tentativo di rapina.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. c)

    Principio per cui la mancanza di specificità del motivo di impugnazione — inclusa l'assenza di correlazione con le ragioni del provvedimento impugnato — può comportare l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Potere della Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, se ricorre colpa nella determinazione dell'inammissibilità, a una somma a titolo di ammenda (qui fissata in euro 3.000).

Massime di principio

  • In cassazione il ricorso non può limitarsi a ripetere le doglianze già svolte in appello: deve confrontare puntualmente le argomentazioni del giudice del merito e indicare il vizio decisivo.
  • Per configurare il tentativo non è necessario che l'agente abbia compiuto il delitto fino al termine: sono rilevanti anche atti esecutivi o preparatori che dimostrino la definitiva messa in atto del piano e la significativa probabilità di realizzarlo, salvo cause esterne imprevedibili.
  • Il possesso di strumenti idonei (arma anche se giocattolo priva di segni distintivi) con travisamento e spostamento verso l'obiettivo può essere ritenuto elemento concreto idoneo a integrare il tentativo se desunto da ciò che l'agente operante ha direttamente percepito e verbalizzato.
  • Nel giudizio abbreviato possono essere utilizzati i verbali di arresto e le percezioni dirette dell'operatore come prova, salvo che la parte non eserciti il diritto di decidere per il dibattimento ordinario.
  • Chi contesta valutazioni probatorie deve dimostrare specifici errori logico-giuridici o omissioni nelle motivazioni del giudice di merito; la mera proposta di una diversa interpretazione dei fatti è insufficiente in cassazione.

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