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Ordinanza

Ordinanza n. 10786/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione: a) del decreto prot. 1453 del 28 aprile 2026 – inoltrato via pec in data 29 aprile 2026 – con cui il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per le risorse umane, dispone l’esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva di cui al decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, n. 238 del 14 novembre 2018 con cui è stata attivata una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205/2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale “volontario” di cui all’articolo 6, comma 1, d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell’apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno 3 anni e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio; b) per quanto di ragione, quale atto meramente conseguenziale, dell’ordine del giorno m_it.COM-RA.COMRAINT.R. 0000309 del 7 maggio 2025 avente ad oggetto “Cessazione del rapporto di lavoro”; c) per quanto di ragione della nota prot. n. 37884 del 4 maggio 2026 (non conosciuta) con cui sarebbe stato trasmesso al Comando di Ravenna il decreto impugnato sub a) unitamente alla nota m_it.DCRISUM. REGISTRO UFFICIALE.U 0037171 del 29 aprile 2026 di accompagnamento del decreto di esclusione sub a); d) per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente ivi includendovi tutti gli atti già oggetto delle precedenti impugnative; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a essere riammesso, in via cautelare anche con provvedimento monocratico ovvero collegiale, nel ruolo di vigile permanente/effettivo, matricola n. 040560, in seno al Comando dei Vigili del fuoco di Ravenna ove è stato incardinato all’esito della procedura di stabilizzazione di cui al corso di formazione relativo alla procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205/2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 139 dell’8 marzo 2006 che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell’apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno 3 anni e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione del relativo provvedimento di riammissione nel ruolo di vigile permanente/effettivo, matricola n. 040560, in seno al Comando dei Vigili del fuoco di Ravenna, ovvero, in via gradata/correlata al risarcimento del danno ingiusto e da ritardo che il ricorrente sta patendo e continuerà a patire a cagione della condotta (anche sleale) del competente Ministero aggravata dalla irragionevolezza, già a suo tempo vanamente censurata, della differente tabella di idoneità fisica e dalla stipula del contratto (ora annullato con la esclusione qui gravata) intervenuta quasi un anno dopo la sentenza del Consiglio di Stato sottesa al depennamento.​

Giustizia amministrativa202605438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esclusione da una procedura speciale di reclutamento e conseguente cessazione dal servizio, con domanda di riammissione e risarcimento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che, a distanza di circa quattro anni dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 13 luglio 2022, n. 5924, ha disposto la sua esclusione dalla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei Vigili del fuoco e, quale conseguenza, la cessazione del rapporto di lavoro. Ha inoltre contestato gli atti consequenziali e connessi, chiedendo l’accertamento del diritto alla riammissione nel ruolo di vigile del fuoco permanente/effettivo, la condanna dell’amministrazione alla riammissione in forma specifica e, in via subordinata, il risarcimento del danno ingiusto e da ritardo. Tra i profili dedotti figurano la tardiva applicazione della sentenza del Consiglio di Stato, la condotta amministrativa successiva alla sentenza, la stipula e prosecuzione del rapporto di lavoro nonostante il precedente giudiziario, nonché l’irragionevolezza della diversa tabella di idoneità fisica e la mancata considerazione delle condizioni di salute maturate e valutate nel corso della formazione e del servizio. L’ordinanza non decide nel merito tali censure.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso né la domanda cautelare né le domande di annullamento, riammissione e risarcimento. Ritenuta la peculiarità e delicatezza della vicenda, ha disposto un’integrazione istruttoria a carico dell’amministrazione, imponendole di depositare entro trenta giorni una relazione documentata, dettagliata ed esaustiva sulle circostanze che hanno condotto all’adozione del decreto di esclusione e sul rapporto intercorso con il ricorrente dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 5924/2022. La relazione dovrà essere corredata da tutti gli atti rilevanti relativi alla posizione lavorativa del ricorrente successivi alla sentenza, inclusi gli atti di nomina, promozione, assegnazione, le visite mediche e gli ulteriori atti concernenti il servizio. L’amministrazione dovrà inoltre chiarire le ragioni della condotta tenuta tra il 13 luglio 2022 e il 28 aprile 2026 e se le condizioni di salute del ricorrente siano state formalmente valutate o siano risultate incompatibili con le funzioni svolte. Il ricorrente è stato onerato di notificare l’ordinanza al Ministero anche presso la sede effettiva e di depositare entro il medesimo termine il documento richiamato come allegato n. 30, non presente in atti. La prosecuzione è stata fissata alla camera di consiglio del 21 luglio 2026. È stato disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 287, 289 e 295, l. 205/2017

    procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario in possesso dei requisiti previsti

    La procedura speciale di reclutamento costituisce il quadro normativo della selezione dalla quale il ricorrente è stato escluso; l’ordinanza non ne interpreta definitivamente i requisiti.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 139/2006

    personale “volontario” iscritto nell’apposito elenco

    Individua la categoria di personale cui era riservata la procedura speciale di reclutamento.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    condanna in forma specifica

    È richiamato dal ricorrente quale fondamento della domanda di condanna dell’amministrazione alla riammissione nel ruolo; la relativa applicabilità non è esaminata nell’ordinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità del ricorrente nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all’oscuramento delle generalità.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un provvedimento di esclusione e cessazione dal servizio dipende dalla ricostruzione di una complessa sequenza amministrativa successiva a una precedente sentenza, il giudice può disporre l’acquisizione di una relazione amministrativa dettagliata e di tutti gli atti rilevanti prima di decidere sulle domande cautelari e di merito.
  • L’istruttoria giudiziale può estendersi agli atti adottati dall’amministrazione dopo la pronuncia presupposta, inclusi gli atti di nomina, progressione, assegnazione e valutazione sanitaria, quando tali atti siano necessari per verificare la coerenza della successiva esclusione o cessazione dal servizio.
  • In una controversia sulla tardiva applicazione di una precedente sentenza, l’amministrazione deve fornire chiarimenti documentati sulle ragioni della propria condotta nel periodo intercorso tra la pronuncia e l’adozione dell’atto impugnato.
  • Quando la controversia riguarda l’idoneità fisica allo svolgimento di funzioni operative, è rilevante acquisire la documentazione sulle valutazioni sanitarie formalmente compiute e sull’eventuale concreta incompatibilità delle condizioni di salute con le mansioni svolte.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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