Cassazione Penale, Ordinanza n. 28981/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo relativo al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non era consentito dalla legge. Conseguentemente ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava un'applicazione di pena per il delitto di cui all'art. 393 c.p. L'imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo, in sostanza, il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., quindi lamentando che il giudice non avesse rilevato una causa di immediato proscioglimento. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge nel contesto processuale considerato.
Norme richiamate
norma incriminatrice oggetto della sentenza di applicazione della pena impugnata
richiamato come base del motivo di ricorso per il mancato proscioglimento; la Corte ne esclude l'utilizzabilità nel caso concreto perché il motivo non è consentito dalla legge
fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena, il motivo fondato sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è inammissibile quando non sia consentito dalla disciplina processuale applicabile al caso concreto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando la Corte si limita a rilevare l'inammissibilità del motivo, non affronta il merito della responsabilità penale contestata, che resta ferma nella decisione impugnata.
Come è indicizzato
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