Cassazione Civile, Ordinanza n. 38528/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietarie)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento possessorio relativo a due fondi confinanti. Nel corso della fase sommaria, un'ordinanza aveva condannato le proprietarie e l'usufruttuaria del fondo su cui era stato realizzato un nuovo corpo di fabbrica ad arretrare/demolire la costruzione, ritenuta non conforme alla distanza dovuta rispetto all'edificio posto sul fondo vicino. In sede di reclamo, il Tribunale di Vicenza aveva parzialmente modificato il provvedimento, fissando un termine di cinque mesi per adempiere all'obbligo di arretramento fino a dieci metri dalla facciata dell'edificio insistente sul mappale confinante. Contro tale ordinanza di reclamo le soccombenti proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi, ma il testo non ne specifica il contenuto analitico; la Corte esamina preliminarmente l'ammissibilità del mezzo di impugnazione e rileva che il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. è inammissibile avverso un'ordinanza emessa in sede di reclamo nel procedimento possessorio, perché priva di definitività e decisorietà. La Corte aggiunge che la proposizione del ricorso integra abuso del processo, applicando d'ufficio la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto contro un provvedimento non definitivo e non decisorio, emesso in sede di reclamo nel procedimento possessorio. Rileva che l'ordinanza reclamata non è suscettibile di ricorso straordinario ex art. 111 Cost., trattandosi di misura strumentale e interinale destinata a essere assorbita nell'eventuale fase di merito oppure a stabilizzarsi solo in senso endoprocessuale. Condanna inoltre le ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e, d'ufficio, al pagamento di una somma complessiva di euro 3.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Il ricorso straordinario per cassazione è ammesso solo contro provvedimenti definitivi e decisori, idonei ad incidere con efficacia di giudicato su diritti soggettivi sostanziali.
Nel procedimento possessorio, la prosecuzione alla fase di merito è rimessa all'iniziativa di parte entro un termine perentorio; l'ordinanza conclusiva della fase sommaria e quella resa in reclamo non hanno carattere decisorio ai fini del ricorso ex art. 111 Cost.
L'ordinanza resa in sede di reclamo avverso provvedimenti cautelari o possessori è considerata priva di definitività e decisorietà, quindi non ricorribile straordinariamente per cassazione.
La condanna può essere pronunciata d'ufficio nei casi di soccombenza per sanzionare l'abuso del processo; non richiede prova del dolo o della colpa grave ma una condotta oggettivamente pretestuosa o ingiustificata.
È richiamato solo come esempio di ricorso per cassazione manifestamente incoerente o inammissibile quando il motivo sia comunque non proponibile ratione temporis.
È richiamato come ulteriore ipotesi in cui il vizio motivazionale non è deducibile in cassazione.
art. 6 CEDU
È richiamato per bilanciare l'accesso alla giustizia con l'esigenza di evitare impugnazioni meramente dilatorie.
art. 111 Cost.
È richiamato anche per il principio della ragionevole durata del processo.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
È la base normativa per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di impugnazione respinta/inammissibile.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Prevede l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso respinto o dichiarato inammissibile, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. non è esperibile contro un'ordinanza resa in sede di reclamo nel procedimento possessorio quando il provvedimento abbia natura interinale e strumentale, priva di efficacia di giudicato.
- Nel sistema del procedimento possessorio, l'ordinanza conclusiva della fase sommaria e quella emessa in sede di reclamo non sono di regola definitive né decisorie, poiché possono essere assorbite dalla successiva sentenza di merito o comunque non acquistano attitudine al giudicato sostanziale.
- La mancata prosecuzione del giudizio possessorio nella fase di merito non trasforma retroattivamente l'ordinanza reclamata in un provvedimento decisorio ricorribile per cassazione.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. ha natura sanzionatoria e pubblicistica, è applicabile d'ufficio in caso di soccombenza e prescinde dall'accertamento del dolo o della colpa grave, richiedendo solo una condotta oggettivamente connotata da abuso del processo.
- Costituisce abuso del diritto di impugnazione la proposizione di un ricorso manifestamente privo di base giuridica, incoerente con il provvedimento impugnato o volto solo a dilatare il contenzioso senza una plausibile ragione difensiva.
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