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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36240/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato condannato per un reato in materia di stupefacenti, che ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Taranto. Dal testo emerge che il ricorso era centrato sulla recidiva: la difesa contestava, in sostanza, la valutazione di maggiore pericolosità e di maggiore attitudine a delinquere desunta dai precedenti penali. La Corte di cassazione ricorda che il giudizio di recidiva richiede una valutazione discrezionale della gravità dell'illecito e della relazione tra precedenti e nuovo fatto, con motivazione adeguata, anche implicita. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valorizzato non solo il numero dei precedenti, ma anche l'omogeneità delle condotte. La decisione richiama inoltre la sussistenza dell'ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, precisando però che essa attiene al diverso profilo oggettivo della gravità del fatto e non incide sul giudizio di recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione è fondata sull'adeguatezza del giudizio di recidiva espresso dalla Corte di appello, ritenuto logicamente e giuridicamente corretto alla luce dei precedenti dell'imputato e della loro omogeneità rispetto al nuovo illecito.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    L'ipotesi attenuata prevista dal quinto comma riguarda il diverso profilo oggettivo della gravità del fatto e non contraddice, di per sé, il giudizio di recidiva fondato sulla maggiore pericolosità desunta dai precedenti penali.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il giudizio di recidiva richiede una valutazione discrezionale della maggiore attitudine a delinquere dell'imputato, da svolgersi in relazione alla natura, al numero e al tempo dei precedenti penali rispetto al nuovo reato commesso.
  • La motivazione del giudizio di recidiva deve essere adeguata, ma può anche risultare implicitamente dal complesso della decisione, purché emerga la ragione logica della maggiore pericolosità attribuita al reo.
  • La sussistenza di un'ipotesi attenuata del reato contestato non esclude automaticamente la recidiva, poiché i due apprezzamenti operano su piani diversi: la prima riguarda la gravità oggettiva del fatto, la seconda la personalità e la pericolosità del soggetto.
  • Quando il ricorso si risolve nella mera contestazione di una valutazione di merito adeguatamente motivata sulla recidiva, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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