Cassazione Penale, Sentenza n. 25054/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) censura sull'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., per l'argumento che le lesioni erano oggettivamente di lieve entità (guaribili in tre giorni); (2) censura sulla responsabilità penale, con la doglianza che la Corte d'appello avrebbe motivato in modo incongruo e contrastante con le prove (soprattutto con il referto medico e con un filmato prodotto dalla difesa) e avendo fatto riferimento a comportamenti ostruzionistici del ricorrente che, secondo la difesa, risultano contrari a quanto accertato in sede civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la valutazione sulla tenuità del fatto richieda una valutazione complessiva e comparativa di tutte le peculiarità della fattispecie (modalità di condotta, grado di colpevolezza, entità del danno) e che il giudice di merito possa indicare gli elementi ritenuti prevalenti: la Corte territoriale ha motivato in modo logico la scelta di valorizzare il contesto conflittuale familiare e il fatto che la condotta abbia colpito una persona estranea, elementi ritenuti prevalenti rispetto alla sola brevità delle lesioni. Sul secondo motivo la Corte ha condiviso la ricostruzione dei giudici di merito, ritenendo la deposizione della persona offesa largamente attendibile e corroborata da più elementi (dettaglio della ricostruzione, contesto di pregresse condotte ostruzionistiche, intervento di agenti della polizia locale, estraneità della vittima ai gruppi familiari, riscontro del referto medico); ha ritenuto il filmato prodotto dalla difesa irrilevante perché girato dopo il contatto fisico e, anzi, coerente con la versione della persona offesa. La Corte ha quindi escluso la possibilità di una rivalutazione del merito in sede di legittimità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate come da dispositivo.
Norme richiamate
Norma sulle lesioni personali; richiamata come riferimento alla fattispecie di lesioni per la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile. La Corte l'ha inserita nel quadro della ricostruzione del reato senza mettere in dubbio la qualificazione normativa operata dai giudici di merito.
Norma citata nel dispositivo (così come trascritto nel testo). Nel contesto della sentenza è parte della contestazione normativa riferita al capo d'imputazione; la decisione di cassazione non ha ritenuto fondato il riesame di merito richiesto dal ricorrente.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ricorda che la sua applicazione richiede una valutazione complessa e congiunta delle caratteristiche concrete del fatto (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) e che il giudice di merito può selezionare e motivare gli elementi ritenuti prevalenti. La Cassazione è però limitata a verificare la logicità e coerenza della motivazione del giudice di merito, non potendo sostituirsi nella valutazione del merito.
art. 133, primo comma, cod. pen.
Criteri indicati per la valutazione della tenuità del fatto (modalità di condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo). La Corte lo richiama come parametro interpretativo per l'applicabilità dell'art. 131-bis.
art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Norme sul valore probatorio delle dichiarazioni rese dai testimoni (e, in particolare, sui limiti e criteri di valutazione della testimonianza isolata). La Corte osserva che la deposizione della persona offesa, se ritenuta analitica e credibile, può costituire prova anche da sola, senza che sia necessario applicare le regole di cautela previste dai commi 3 e 4, quando risultino elementi di riscontro e coerenza.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva e comparativa delle circostanze: non basta la brevità delle conseguenze lesive, il giudice può valorizzare altri elementi concreti della fattispecie.
- In cassazione l'appello in ordine alla valutazione delle prove è essenzialmente inammissibile se si limita a proporre una diversa lettura dei fatti: la Corte verifica solo la logicità e coerenza della motivazione del giudice di merito.
- La deposizione dettagliata e coerente della persona offesa può, da sola, integrare prova sufficiente di responsabilità penale se è ritenuta attendibile e risulta corroborata da elementi di contesto e riscontri obiettivi.
- L'evidenza video non è automaticamente decisiva: vanno valutati tempi e contenuti del filmato rispetto alla dinamica contestata; un video girato dopo il fatto può essere ritenuto irrilevante o, se coerente, addirittura confermativo della versione della vittima.
- Divergenze tra accertamenti civili e penali non determinano automaticamente l'annullamento della decisione penale; occorre valutare ambiti, prove e criteri diversi impiegati nei due giudizi.
- Per ottenere l'accoglimento in sede di legittimità è necessario far emergere vizi di motivazione (contraddittorietà, illogicità manifesta) o violazioni di legge: la mera richiesta di rivalutazione probatoria è preclusa.
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