Cassazione Penale, Sentenza n. 06760/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha ritenuto l'insussistenza dell'eccezione difensiva di estinzione della pena per prescrizione risultante dalla revoca della sospensione condizionale. Denuncia violazione e carenza di motivazione ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., e dell'art. 168 cod. pen., sostenendo che l'ordinanza non espone le ragioni per le quali sarebbe stata respinta l'eccezione di prescrizione e chiedendo l'annullamento.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericita e, in subordine, manifestamente infondato. La Corte rileva che nel verbale impugnato non sono indicate le ragioni addotte dalla difesa e che tali ragioni non risultano nemmeno esposte nel ricorso, per cui il Collegio non puo svolgere il sindacato di legittimita. Inoltre la Corte precisa che, secondo la giurisprudenza citata, il termine decorsivo della prescrizione della pena subordinata alla revoca della sospensione condizionale decorre dall'irrevocabilita della decisione che accerta la causa della revoca; nel caso concreto l'irrevocabilita e intervenuta il 3 maggio 2023, dunque il periodo prescrizionale decennale non e maturato. Conseguentemente il ricorso e dichiarato inammissibile e il ricorrente e condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen.
Invocato dal Pubblico Ministero per chiedere la revoca della sospensione condizionale; la Corte ricorda che il decorso della prescrizione della pena soggetta a revoca inizia dall'irrevocabilita della decisione che accerta la causa di revoca.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione; la Corte osserva che la carenza motivazionale nel verbale e rilevante solo se il ricorrente indica in modo preciso le argomentazioni omesse, cosa non avvenuta, con conseguente inammissibilita per genericita.
art. 172, quinto comma, cod. pen.
Citato nella parte che individua quale 'fatto revocante' la condotta che ha comportato la revoca del beneficio; la Corte utilizza la data di irrevocabilita della sentenza relativa a tale reato per il calcolo del termine prescrizionale.
Norma invocata per la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di rigetto o inammissibilita del ricorso.
giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U n. 2 del 30/10/2014 (Maiorella) e pronunce successive (Gavinelli, Francavilla, Mercurio)
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui il termine per la prescrizione della pena subordinata alla revoca decorre dall'irrevocabilita della decisione che accerta la causa di revoca; principio esteso, per identita di ratio, anche alla sospensione condizionale.
Massime di principio
- Per impugnare utilmente l'insussistenza di una eccezione di estinzione per prescrizione occorre indicare con precisione le ragioni fattuali e giuridiche: la semplice enunciazione di vizi generici rende il ricorso inammissibile per genericita.
- Il termine di prescrizione della pena la cui esecuzione e riattivata per revoca della sospensione condizionale decorre dall'irrevocabilita della decisione che accerta la causa di revoca, non dal momento di commissione del reato o dal provvedimento del giudice dell'esecuzione.
- Un provvedimento sommario adottato a verbale puo essere valido anche se poco motivato, purché la parte resistente abbia reso note le ragioni e, soprattutto, la parte che impugna indichi con sufficiente specificita le argomentazioni omesse da sindacare in cassazione.
- In presenza di omissione di dettagli essenziali nel ricorso, la Corte di Cassazione non puo esercitare il sindacato di legittimita e dichiarera il ricorso inammissibile; e quindi fondamentale documentare e motivare in modo completo le eccezioni sin dalle fasi di merito.
- L'impugnazione manifestamente infondata puo comportare l'onere di spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende).
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