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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10322/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socio)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento cautelare e poi di merito in cui il resistente chiedeva l'iscrizione nel libro soci di una società per una quota azionaria del 42,4%, assumendo di essere destinatario di un legato testamentario avente a oggetto quelle azioni. Il Tribunale di Napoli, in fase cautelare, aveva accolto il reclamo e ordinato l'iscrizione; nel giudizio di merito la società eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, sostenendo che dovesse applicarsi il foro speciale ex art. 23 c.p.c. per le cause tra soci, con competenza del giudice del luogo in cui ha sede la società. La società ricorrente proponeva quindi regolamento facoltativo di competenza ex art. 43 c.p.c., deducendo che la lite, in quanto relativa al rapporto sociale, non fosse derogabile e dovesse essere radicata nel foro della sede sociale. Il resistente replicava e il Procuratore Generale chiedeva il rigetto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che il foro speciale dell'art. 23 c.p.c. opera solo per le controversie fra soci che abbiano a fondamento, direttamente o indirettamente, una questione attinente al rapporto sociale. Nel caso concreto, la domanda riguardava il trasferimento di azioni mortis causa per legato testamentario e non una lite sul rapporto sociale in senso proprio; la modificazione della compagine sociale era solo un effetto riflesso del trasferimento delle azioni. Perciò non si applicava l'art. 23 c.p.c., ma correttamente il Tribunale aveva applicato il criterio di connessione ex art. 33 c.p.c. La Corte ha rigettato il ricorso e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 23 c.p.c.

    Il foro speciale per le cause tra soci si applica solo alle controversie che hanno a fondamento una questione attinente, direttamente o indirettamente, al rapporto sociale; non basta che la lite incida di riflesso sulla compagine societaria.

  • art. 33 c.p.c.

    È corretto ricorrere alla deroga per connessione quando le cause sono connesse per titolo o per oggetto, anche in un contesto di cumulo soggettivo.

  • art. 43 c.p.c.

    È il rimedio utilizzato per proporre regolamento facoltativo di competenza avverso la sentenza che decide sulla competenza.

  • art. 700 c.p.c.

    Richiamato per il precedente provvedimento cautelare che aveva ordinato l'iscrizione nel libro soci.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il foro speciale previsto per le controversie tra soci va interpretato restrittivamente: richiede che il petitum o la causa petendi riguardino il rapporto sociale e non una diversa vicenda negoziale o successoria che produca solo effetti sulla compagine.
  • Il trasferimento di azioni, anche quando comporti l'ingresso di un nuovo soggetto nella compagine, non trasforma automaticamente la lite in una controversia sul rapporto sociale se l'oggetto reale del giudizio è l'acquisto delle azioni.
  • In presenza di più convenuti e di un medesimo titolo o oggetto della lite, può operare il criterio di competenza per connessione ex art. 33 c.p.c., anche in alternativa al foro speciale invocato.
  • Il mutamento della compagine sociale è un effetto riflesso del trasferimento della partecipazione e non è di per sé sufficiente a radicare la competenza nel foro societario di cui all'art. 23 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaPartecipazioni socialiTestamento
RamiProcesso civileSocietarioSuccessioni
IstitutiLitisconsorzio necessario

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