Cassazione Penale, Sentenza n. 28359/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Santini impugnava l'ordinanza del 22/09/2021 per violazione di legge: sosteneva che il G.i.p. avesse dichiarato estinto, per esito positivo della messa alla prova (artt. 168‑ter c.p. e 464‑septies c.p.p.), un illecito previsto dall'art. 187 comma 8 c.d.s., e che avesse illegittimamente inciso sulla sfera amministrativa applicando/modificando la sanzione accessoria della sospensione della patente. La Corte ha rilevato però un'anomalia procedurale dell'ordinanza: il provvedimento non specifica quale dei reati contestati sia stato dichiarato estinto, richiama una sentenza (n.84/21 del 10/02/2021) che ha concesso l'applicazione della pena per un solo capo senza chiarire la sorte dell'altro capo, e dispone l'archiviazione di un procedimento già definito con sentenza ex art.444 c.p.p., atto incompatibile con l'archiviazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata per la sua abnormità formale e sostanziale e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia, Ufficio G.i.p., perché adotti un provvedimento definitorio chiaro e completo, specificando espressamente il reato per il quale si è proceduto e l'esito del procedimento. L'annullamento è stato motivato sull'anomalia dell'atto e non sulla valutazione di merito circa l'effettiva applicazione della messa alla prova o sull'accesso alla sanzione amministrativa.
Norme richiamate
La sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art.444 c.p.p. definisce il procedimento; in presenza di una definizione con tale procedimento non è compatibile una successiva ordinanza di archiviazione senza chiara motivazione
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (commi indicati)
"pena sostituita col lavoro di pubblica utilità ai sensi del comma 9‑bis"
La sentenza di applicazione della pena ha previsto la sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità; la Corte ha rilevato che l'ordinanza successiva non specifica quale reato sia stato estinto per il positivo svolgimento di tale lavoro
art. 187 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (commi 1, 1‑quater, richiamato comma 8)
Nel procedimento risultava contestato anche il reato previsto dall'art.187; la Corte ha osservato che l'ordinanza non chiarisce se e come tale imputazione sia stata definita o estinta, rendendo il provvedimento viziato dall'ambiguità
art. 168‑ter c.p. e art. 464‑septies c.p.p.
Il ricorrente aveva prospettato che l'estinzione fosse avvenuta per esito positivo della messa alla prova ai sensi di queste norme; la Corte, tuttavia, ha ritenuto comunque annullabile il provvedimento per abnormità formale prima di valutare nel merito l'asserita applicazione della messa alla prova
principio giurisprudenziale sull'abnormità dell'atto processuale
"l'abnormità di un atto processuale è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità"
Un provvedimento che presenti anomalie essenziali rispetto al thema decidendum può essere annullato d'ufficio in Cassazione indipendentemente dall'esito dei motivi di ricorso; qui tale principio ha giustificato l'annullamento per mancanza di chiarezza sul capo estinto e per l'archiviazione impropria
Massime di principio
- Ogni provvedimento giudiziale che estingua un reato o disponga la definizione del procedimento deve indicare chiaramente il reato (o i reati) a cui si riferisce e l'esito specifico per ciascun capo; l'omissione di tale indicazione rende il provvedimento annullabile per abnormità
- Se un procedimento è stato definito con sentenza di applicazione della pena ex art.444 c.p.p. non è compatibile dichiarare successivamente l'archiviazione senza fornire adeguata motivazione e senza rispettare i limiti procedurali
- La qualificazione della estinzione (es. per positivo svolgimento del lavoro sostitutivo o per messa alla prova) deve risultare esplicitata e rispondere alle norme di riferimento; ambiguità o riferimenti generici a esiti positivi possono determinare l'annullamento del provvedimento
- La competenza a infliggere o modificare sanzioni amministrative accessorie deve rispettare i limiti di legge; contestazioni su presunte ingerenze del giudice nell'ambito amministrativo vanno entrambe valutate, ma il primo rimedio è l'irrorazione di provvedimenti chiari e motivati
- La Corte di legittimità può rilevare d'ufficio l'abnormità di atti processuali quando essa incida in termini essenziali sul tema deciso, e ciò può condurre all'annullamento anche senza entrare nel merito delle questioni di diritto sostanziale
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