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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25548/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e aveva rideterminato (riducendole) le pene accessorie. Il ricorrente deduceva quattro motivi: 1) violazione dei diritti di difesa e del contraddittorio per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e mancata valutazione della consulenza tecnica d'ufficio; 2) violazione del diritto di difesa e mancata motivazione in relazione all'eccezione di prescrizione; 3) carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione rispetto al principio del giudizio "oltre ogni ragionevole dubbio" e mancato esame delle ipotesi alternative; 4) violazione degli artt. 132 e 133 c.p. nella determinazione della pena e delle pene accessorie. In memoria sono stati aggiunti motivi sulla presunta illogicità della valutazione della relazione del curatore fallimentare e sulla possibile riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione sintetica: tutti i motivi risultano generici e manifestamente infondati. Sul primo motivo la Corte ha richiamato il principio per cui la rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e richiede specificità sulla rilevanza delle prove da acquisire; nel caso di specie, essendo presente la doppia conforme (condanna in primo grado con conferma in appello), la sentenza di appello risultava comunque argomentata nella misura necessaria e la richiesta non era specificata. Sul secondo motivo la Corte ha evidenziato che il termine di prescrizione non era ancora corso (calcolo ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.) e che la diversa ipotesi di bancarotta semplice non era stata prospettata nei termini in cui avrebbe dovuto esserlo in sede di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto generico: il ricorrente non ha indicato elementi processuali concreti che dimostrassero l'esistenza di ipotesi alternative plausibili e sostenibili con i dati del processo. Il quarto motivo sulla determinazione della pena è stato ritenuto generico: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato, il giudice di merito ha ampio potere discrezionale nella scelta della misura entro la fascia edittale e la pena principale è stata determinata nel minimo edittale ridotto per il rito; le pene accessorie sono state commisurate alla pena principale. Per legge (art. 616 c.p.p.) il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di procedimento e, trattandosi di inammissibilità per profili di colpa, al versamento di una somma a titolo di ammenda di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione ai termini e formati previsti; la Corte richiama tale limite per affermare l'assenza di specificità nei motivi dedotti.

  • art. 132 cod. pen.

    Principi generali sulla funzione della pena; la Corte ha ritenuto che la valutazione dei parametri per la determinazione della pena rientri nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta l'operazione discrezionale del giudice di merito e non ha ravvisato carenza motivazionale nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sulla prescrizione dei reati utilizzata per il calcolo del termine prescrizionale; la Corte ha spiegato che, dato il massimo edittale applicabile e gli aumenti previsti, il termine non era ancora decorso.

  • art. 161 cod. pen.

    Prevede l'aumento della pena ai fini del calcolo della prescrizione (aumento di un quarto nel caso concreto richiamato); usata dalla Corte per dimostrare che il termine di prescrizione non era maturato.

  • art. 216 legge fallimentare (I.f.)

    Norma che sanziona la bancarotta fraudolenta (distrazione); il ricorso contestava la valutazione della prova contabile con riferimento a questo articolo, ma la Corte ha ritenuto la valutazione di merito fondata.

  • art. 217 legge fallimentare (I.f.)

    Norma che disciplina la bancarotta semplice o diverse fattispecie minori; la Corte ha rilevato che l'eventuale riqualificazione non era stata adeguatamente prospettata in sede di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Ground di cassazione relativo a vizio di motivazione o a nuove prove; la Corte ne richiama l'ambito per spiegare quando la mancata rinnovazione dell'istruttoria può essere sindacata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna alle spese e per l'ammenda comminata al ricorrente.

Massime di principio

  • I motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici e non generici: occorre indicare concretamente in che modo l'errore denunciato avrebbe inciso sull'esito del giudizio.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale; quando sussiste una doppia conforme (condanna in primo grado confermata in appello) la richiesta di rinnovazione richiede una chiara dimostrazione della rilevanza decisiva delle prove da acquisire.
  • Le eccezioni di prescrizione devono essere formulate e motivate con precisione in sede di merito; in Cassazione non è sufficiente invocare una riqualificazione del fatto se questa non è stata prospettata adeguatamente nei gradi precedenti.
  • Per censurare il rispetto della regola del giudizio "oltre ogni ragionevole dubbio" in sede di legittimità è necessario proporre, sulla base degli elementi processuali acquisiti, ipotesi alternative concrete e sostenibili, non mere congetture.
  • La determinazione della pena rientra in ampio margine discrezionale del giudice di merito; la scelta entro la fascia edittale medio-bassa non richiede motivazione particolarmente estesa salvo che emergano profili di manifesta illogicità.
  • L'inammissibilità del ricorso per genericità o colpa può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese processuali e un'ammenda a favore della cassa delle ammende.

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