Cassazione Penale, Ordinanza n. 22158/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna per evasione già pronunciata in appello. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione impugnata riguardava una condanna per evasione. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione censurando il giudizio di responsabilità e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano inammissibili perché, da un lato, riproducevano sostanzialmente censure già esaminate e respinte dai giudici di merito e miravano a una nuova valutazione del materiale probatorio; dall'altro, risultavano generici e non si confrontavano in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Reato di evasione oggetto della sentenza impugnata; la condanna di merito è rimasta ferma.
La doglianza relativa alla particolare tenuità del fatto è stata ritenuta inammissibile per genericità e per mancato confronto con la motivazione di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già vagliate dai giudici di merito senza indicare specifici errori della sentenza impugnata.
- Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova e integrale rivalutazione del compendio probatorio, poiché il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito.
- Le censure sono inammissibili quando risultano generiche e non si confrontano puntualmente con la motivazione della decisione impugnata.
- La mancata o inesatta deduzione della particolare tenuità del fatto non supera il vaglio di ammissibilità se non è accompagnata da una critica specifica alle argomentazioni della sentenza di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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