Cassazione Penale, Ordinanza n. 09337/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso una sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la configurabilità del reato di evasione. Il ricorrente ha censurato la decisione con un motivo incentrato sulla contestazione in fatto della sussistenza dell'evasione, riproponendo doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo si risolveva in mere contestazioni fattuali, prive di reale critica giuridica alla motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su doglianze di fatto meramente riproduttive di censure già vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni giuridiche ritenute corrette. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, in caso di inammissibilità non scusabile, segue la condanna alla sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
La contestazione riguardava la configurabilità del reato di evasione.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per escludere la non debenza della sanzione pecuniaria in assenza di una causa di inammissibilità non imputabile al ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile un motivo che si limiti a riproporre censure di merito o a contrapporre una diversa lettura dei fatti alla motivazione della sentenza impugnata, se la Corte territoriale ha già esaminato e disatteso tali profili con argomenti giuridicamente corretti.
- La deduzione di questioni meramente fattuali, priva di effettiva critica alla ratio decidendi, determina l'inammissibilità del ricorso.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che il ricorrente abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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