Cassazione Civile, Ordinanza n. 41684/2021 del 27/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una società aveva promosso esecuzione forzata sulla base di un assegno bancario insoluto e protestato nei confronti di un soggetto che, in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sosteneva di non essere obbligato personalmente perché il titolo era stato sottoscritto solo quale legale rappresentante di una società terza. Preso atto della fondatezza dell'opposizione, la procedente aveva rinunciato all'esecuzione, dichiarata estinta. Nel giudizio di cognizione instaurato sull'opposizione, il tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese; la corte d'appello, invece, in riforma, aveva condannato la società procedente al pagamento delle spese di entrambi i gradi applicando il criterio della soccombenza virtuale. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società denunciava violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la condanna alle spese sarebbe stata illegittima o comunque priva di adeguata motivazione in presenza di cessazione della materia del contendere e che il giudice avrebbe dovuto motivare il mancato ricorso alla compensazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso, per un verso, manifestamente infondato e, per altro verso, inammissibile. Ha affermato che, anche quando il merito dell'opposizione sia definito per cessazione della materia del contendere a seguito della rinuncia all'esecuzione da parte del creditore, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il principio della soccombenza virtuale ex art. 91 c.p.c.; la compensazione ex art. 92 c.p.c. resta una facoltà discrezionale del giudice di merito, il cui mancato esercizio non richiede una specifica motivazione autonoma, salvo che il giudice la disponga. Ha inoltre rilevato che la corte territoriale aveva comunque motivato in modo adeguato la scelta di non compensare, richiamando la superficialità della verifica del titolo esecutivo e l'erronea azione esecutiva contro un soggetto non obbligato in proprio. Il ricorso è stato quindi rigettato e la società ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, nonché con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina l'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore che contesti il diritto della parte procedente di agire in executivis.
consente la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza, anche virtuale, quando il merito non sia definito per decisione piena.
la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e il suo mancato esercizio non necessita di autonoma motivazione specifica.
consente la distrazione delle spese in favore del difensore che dichiari di averle anticipate.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio nei casi ritenuti destinati a inammissibilità o manifesta infondatezza.
richiamato nel procedimento camerale di legittimità.
richiamato per la fissazione dell'adunanza e il deposito della memoria in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
dedotto come parametro di censura per violazione di legge, qui riferito agli artt. 91 e 92 c.p.c.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
opera, in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, quale presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato quale base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo nei casi previsti dal comma 1 quater.
Massime di principio
- Quando il giudizio di opposizione all'esecuzione si chiude senza una decisione di merito per cessazione della materia del contendere, il giudice può regolare le spese in base alla soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l'esito della controversia se fosse stata decisa nel merito.
- La compensazione delle spese processuali non costituisce un obbligo del giudice, ma una facoltà discrezionale: il mancato esercizio di tale potere, in presenza di condanna alle spese della parte virtualmente soccombente, non è di per sé censurabile per difetto di motivazione.
- In cassazione non è consentito trasformare la critica alla valutazione discrezionale del giudice di merito in una richiesta di nuovo esame del fatto o del merito della regolazione delle spese, se la decisione è sorretta da motivazione non apparente e logicamente coerente.
- Qualora il creditore promuova l'esecuzione contro un soggetto privo di titolo esecutivo personale e poi rinunci al processo esecutivo riconoscendo implicitamente l'erroneità dell'azione, è legittima la sua condanna alle spese in favore dell'opponente risultante virtualmente vittorioso.
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