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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08374/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la responsabilità per ricettazione di tre monili. Il primo motivo censurava la motivazione sulla prova della provenienza delittuosa dei beni e sull'elemento soggettivo del reato, sostenendo che il giudizio di responsabilità fosse privo di adeguato supporto logico. I secondi due motivi contestavano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità patrimoniale, deducendo che la motivazione di merito non avesse valorizzato correttamente gli elementi favorevoli all'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il vizio di motivazione censurabile in cassazione riguarda il contrasto della motivazione con le massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento, mentre nel caso concreto il giudice di merito aveva logicamente desunto la provenienza illecita dei beni dal rinvenimento dei tre monili con il gancio rotto, indice di possesso conseguito con violenza, e dalla mancata spiegazione sulla loro provenienza fornita dall'imputato. Ha ritenuto inoltre non consentiti e comunque manifestamente infondati i motivi relativi al diniego delle attenuanti, perché la motivazione della sentenza di merito non presentava evidenti illogicità e il giudice non era tenuto a confrontarsi analiticamente con tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per la ricettazione; la provenienza delittuosa dei beni e la consapevolezza dell'agente sono state ritenute desumibili da elementi fattuali valutati dal giudice di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è quello che emerge dal contrasto della motivazione con le massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento, non una rivalutazione del merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile solo se sorretto da motivazione manifestamente illogica o mancante; non occorre l'esame di tutti gli elementi dedotti dalle parti.

  • art. 62, primo comma, n. 4, c.p.

    L'attenuante contestata è stata negata in sede di merito e la censura è stata ritenuta non ammissibile in cassazione, perché volta a ottenere una diversa valutazione del fatto e della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di ricettazione, la provenienza delittuosa della cosa e la consapevolezza dell'agente possono essere inferite da elementi fattuali univoci, come le caratteristiche del bene rinvenuto e la mancanza di una spiegazione plausibile sulla sua origine.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito: il vizio di motivazione è configurabile solo quando la motivazione si ponga in contrasto con massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nella sentenza.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è correttamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario un esame analitico di tutte le deduzioni difensive.
  • Le censure che mirano sostanzialmente a ottenere una diversa ponderazione degli elementi di fatto e delle circostanze attenuanti sono inammissibili in cassazione se non denunciano un vero vizio logico o giuridico della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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