Cassazione Civile, Ordinanza n. 28426/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società concessionaria/affidataria di servizi di trasporto ferroviario e automobilistico impugnava un avviso di accertamento ICI per l'anno 2008 relativo a immobili intestati alla Regione Puglia e utilizzati dalla società in forza di un contratto "ponte" per l'esercizio del servizio. La commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello ritenendo che il rapporto configurasse una concessione, sia pure atipica, con conseguente sussistenza del presupposto ICI. In cassazione la società deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente o omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la CTR non avesse reso percepibile il fondamento della decisione sulla supposta concessione di beni demaniali; con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 504/1992, per avere la CTR erroneamente qualificato il rapporto tra Regione e società come concessorio, mentre si trattava di un rapporto obbligatorio con diritto personale d'uso, non idoneo a integrare il presupposto soggettivo dell'ICI.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza di merito non apparente e comunque sufficiente a consentire il controllo del ragionamento decisorio. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, ai fini ICI, il "possesso" rilevante coincide con situazioni giuridiche di natura reale e non con la mera disponibilità derivante da un diritto personale di godimento. Nel caso concreto il contratto attribuiva alla società un uso strumentale dei beni, limitato all'esercizio del servizio e non pieno e incondizionato, sicché mancava il presupposto impositivo. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia deve essere ricondotto al corretto vizio processuale; non è sovrapponibile al vizio di motivazione di cui al n. 5.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo o la motivazione solo apparente, quando il giudice abbia esaminato la questione ma in modo non adeguatamente giustificato.
L'omessa pronuncia integra violazione di questa norma e va fatta valere come vizio processuale.
presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa
Ai fini ICI il presupposto è collegato al possesso di immobili, anche strumentali, ma il significato di possesso deve essere letto in coerenza con la disciplina del soggetto passivo.
il proprietario di immobile... ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie
La soggettività passiva ICI è ancorata alla titolarità di un diritto reale; la mera disponibilità del bene in forza di un diritto personale di godimento non è sufficiente.
Il diritto d'uso è un diritto reale tipico che attribuisce al titolare il potere di servirsi della cosa e di trarne i frutti nei limiti previsti dalla legge.
Il carattere personale del diritto d'uso si riflette nel divieto di cessione, ma tale limite non esclude la configurabilità del diritto reale in capo anche a una persona giuridica.
Il rinvio consente di applicare al diritto d'uso, per quanto compatibile, la disciplina dell'usufrutto circa la relazione tra diritto e destinazione economica del bene.
Il limite dei bisogni del titolare e della famiglia riguarda il percepimento dei frutti e non elimina la natura reale del diritto d'uso.
È richiamato quale base del contratto ponte relativo ai servizi di trasporto ferroviario e automobilistico, ma non vale di per sé a trasformare il rapporto in concessione demaniale.
Massime di principio
- In materia di ICI, il soggetto passivo non si individua sulla base della mera disponibilità materiale dell'immobile, ma solo in presenza della titolarità di un diritto reale di proprietà o di godimento espressamente previsto dalla legge.
- Un diritto personale di godimento, anche se strettamente funzionale all'esercizio di un servizio pubblico o di un'attività d'impresa, non integra il presupposto soggettivo dell'ICI se non attribuisce un potere reale sul bene.
- La qualificazione del rapporto come concessione demaniale non può derivare solo da clausole che limitano l'uso del bene alla prestazione di un servizio: occorre verificare se l'assetto negoziale attribuisca un effettivo diritto reale o soltanto un uso strumentale e obbligatorio.
- Nel ricorso per cassazione, l'omessa pronuncia e il vizio di motivazione non possono essere cumulati indistintamente in un unico motivo, poiché attengono a parametri processuali diversi e richiedono differenti canali di denuncia.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire gli elementi e l'iter logico-giuridico che hanno condotto alla decisione; se invece la ratio decidendi è intellegibile, il vizio non sussiste.
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