Cassazione Penale, Sentenza n. 11112/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la condanna per il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), denunciando: errata applicazione dell'art. 192 c.p.p., travisamento della prova e mancanza/contraddittorietà di motivazione in ordine alla responsabilità penale; carenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico e dell'elemento materiale (interversione del possesso); inosservanza da parte della Corte territoriale di documenti e testi favorevoli alla difesa (deliberazione IVASS n. 2836/1 che esclude violazioni disciplinari, deposizione del p.g. Gioffrè sull'avvenuto versamento tardivo, corrispondenza tra parti che attesterebbe disponibilità a restituire previa compensazione, esistenza di crediti vantati dalla ricorrente e di una controversia civile ancora pendente, nonché l'ordinanza civile che aveva rigettato il sequestro conservativo per carenza di probabile fondatezza della pretesa). La difesa sosteneva che si trattava di un mero inadempimento contrattuale e non di appropriazione indebita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Messina per nuovo giudizio. La Corte di legittimità ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale si era basata esclusivamente su due elementi (annotazione tardiva degli incassi/violazione del termine contrattuale di 30 giorni per il versamento e un saldo a debito) che dimostravano cattiva gestione contrattuale ma non fornivano elementi logico-probatori sufficienti a dimostrare il dolo specifico di appropriarsi indebitamente delle somme mediante interversione del possesso. La Cassazione ha inoltre rilevato un vizio motivazionale per omissione: la Corte d'appello non ha valutato né contrastato adeguatamente prove e circostanze favorevoli alla ricorrente (deliberazione IVASS, deposizioni, corrispondenza, ordinanza civile) che potevano incidere sull'accertamento del dolo. Infine ha richiamato il criterio probatorio dell"oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.) e ha disposto il rinvio perché il giudice di merito valuti in modo puntuale l'elemento soggettivo, pur lasciando alla sezione di rinvio la libera valutazione del compendio probatorio.
Norme richiamate
La norma tutela contro l'appropriazione indebita: richiede la prova dell'elemento materiale (interversione del possesso) e del dolo specifico, ossia la coscienza e volontà di appropriarsi del denaro sapendo di agire senza diritto. La Corte ha sottolineato che tali elementi non emergono automaticamente da irregolarità contabili o da un saldo negativo.
La ricorrente aveva denunciato erronea applicazione della norma; tuttavia la Cassazione non ha fondato la decisione su un'interpretazione specifica di questo articolo ma ha evidenziato la carenza motivazionale della Corte d'appello nella valutazione delle prove difensive.
art. 533, comma 1 cod. proc. pen.
Richiama il canone probatorio dell"oltre ogni ragionevole dubbio per la condanna: la Corte di Cassazione ha richiamato questo principio per criticare la motivazione della Corte d"appello, ritenendo che gli indizi indicati non raggiungessero un grado di credibilità tale da escludere ragionevoli dubbi sul dolo.
Deliberazione IVASS n. 2836/1
Atto amministrativo/disciplinare che, secondo la difesa e come richiamato dalla Cassazione, ha accertato l'insussistenza delle violazioni contestate alla LUKOMSKA e l'avvenuto, seppur tardivo, versamento dei premi; elemento ritenuto dalla Corte di Cassazione rilevante e non adeguatamente valutato dalla Corte d'appello ai fini dell'accertamento del dolo.
Massime di principio
- Per il reato di appropriazione indebita non è sufficiente dimostrare irregolarità contabili, ritardi nei versamenti o un saldo negativo: è necessario provare l'interversione del possesso e il dolo specifico (la volontà cosciente di appropriarsi del denaro).
- La prova indiziaria deve essere complessivamente valutata in modo da superare il criterio dell"oltre ogni ragionevole dubbio; indizi isolati o possibilistici non possono fondare una condanna penale.
- Il giudice di merito è obbligato a esaminare e motivare specificamente le deduzioni e le prove fornite dalla difesa; l'omissione di valutazione di elementi probatori potenzialmente decisivi integra travisamento della prova per omissione e giustifica l'annullamento della decisione.
- Elementi extracontabili (deliberazioni di autorità di vigilanza, corrispondenza tra parti, deposizioni della polizia giudiziaria, decisioni civili su probabile fondatezza della pretesa) possono essere rilevanti per accertare la buona fede dell"imputato e devono essere esplicitamente valutati.
- In caso di mancata o insufficiente motivazione sull'elemento soggettivo, la Corte di cassazione può disporre il rinvio ad altra sezione per un nuovo esame, lasciando comunque al giudice di merito la possibilità di confermare o mutare la decisione se valuta adeguatamente le prove.
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