Cassazione Civile, Ordinanza n. 31967/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La contribuente aveva proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso una precedente sentenza della Corte di cassazione che, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, aveva cassato con rinvio la decisione della CTR Lombardia. La lite originaria riguardava avvisi di accertamento e rettifica con i quali l'Amministrazione finanziaria aveva attribuito alla proprietaria di terreni la qualifica di imprenditrice per la cessione del materiale lapideo estratto da una società concessionaria dalle cave situate nei suoi terreni, rideterminando il reddito ai fini IRPEF, ILOR e IVA per più annualità. In sede di revocazione, la contribuente ha poi dedotto la sopravvenuta carenza di interesse, depositando documentazione da cui risultava che una successiva sentenza della CTR, divenuta definitiva per mancata impugnazione dell'Ufficio, aveva annullato alcuni degli atti impositivi oggetto della lite, con conseguente venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio di revocazione.
La decisione
La Corte ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso per revocazione, rilevando che l'interesse ad agire deve permanere fino al momento della decisione. Pur richiamando il principio per cui il sopravvenuto difetto di interesse comporta l'inammissibilità del ricorso, nel dispositivo ha dichiarato il giudizio estinto per sopravvenuta carenza di interesse e ha compensato le spese di lite. Il risultato pratico è stato la chiusura del giudizio senza esame del merito della revocazione.
Norme richiamate
norma posta a fondamento del ricorso per revocazione avverso sentenze della Corte di cassazione.
la documentazione comprovante la sopravvenuta carenza di interesse è stata ritenuta depositata ritualmente in cassazione.
art. 51, comma 2, lett. b, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
norma richiamata nel contenzioso originario per l'inquadramento del reddito attribuito alla contribuente come reddito d'impresa.
art. 55, comma 2, lett. b, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
indicato come testo vigente ratione temporis dopo la trasposizione della precedente disposizione fiscale.
Massime di principio
- L'interesse ad agire o a impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione; se viene meno in corso di giudizio, il ricorso non può essere coltivato.
- Nel giudizio di revocazione avverso sentenza della Cassazione, la sopravvenuta definizione della controversia sostanziale con eliminazione degli atti impugnati può determinare la cessazione dell'interesse alla revocazione.
- La produzione documentale in cassazione è ammissibile, nei limiti dell'art. 372 c.p.c., quando sia funzionale a provare fatti sopravvenuti incidenti sull'ammissibilità o sulla persistenza dell'interesse al ricorso.
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