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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31967/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La contribuente aveva proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso una precedente sentenza della Corte di cassazione che, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, aveva cassato con rinvio la decisione della CTR Lombardia. La lite originaria riguardava avvisi di accertamento e rettifica con i quali l'Amministrazione finanziaria aveva attribuito alla proprietaria di terreni la qualifica di imprenditrice per la cessione del materiale lapideo estratto da una società concessionaria dalle cave situate nei suoi terreni, rideterminando il reddito ai fini IRPEF, ILOR e IVA per più annualità. In sede di revocazione, la contribuente ha poi dedotto la sopravvenuta carenza di interesse, depositando documentazione da cui risultava che una successiva sentenza della CTR, divenuta definitiva per mancata impugnazione dell'Ufficio, aveva annullato alcuni degli atti impositivi oggetto della lite, con conseguente venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio di revocazione.

La decisione

La Corte ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso per revocazione, rilevando che l'interesse ad agire deve permanere fino al momento della decisione. Pur richiamando il principio per cui il sopravvenuto difetto di interesse comporta l'inammissibilità del ricorso, nel dispositivo ha dichiarato il giudizio estinto per sopravvenuta carenza di interesse e ha compensato le spese di lite. Il risultato pratico è stato la chiusura del giudizio senza esame del merito della revocazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'interesse ad agire o a impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione; se viene meno in corso di giudizio, il ricorso non può essere coltivato.
  • Nel giudizio di revocazione avverso sentenza della Cassazione, la sopravvenuta definizione della controversia sostanziale con eliminazione degli atti impugnati può determinare la cessazione dell'interesse alla revocazione.
  • La produzione documentale in cassazione è ammissibile, nei limiti dell'art. 372 c.p.c., quando sia funzionale a provare fatti sopravvenuti incidenti sull'ammissibilità o sulla persistenza dell'interesse al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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