Cassazione Civile, Ordinanza n. 23124/2025 del 12/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
La curatela del fallimento aveva agito nei confronti di due ex amministratori chiedendo l’accertamento della loro responsabilità per avere proseguito l’attività sociale nonostante l’erosione del patrimonio e per asserite operazioni distrattive, con conseguente condanna al risarcimento dei danni. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d’appello aveva confermato la decisione, respingendo anche le eccezioni di compromesso arbitrale e di prescrizione. In cassazione i convenuti hanno proposto quattro motivi: 1) hanno sostenuto che l’azione ex art. 146 l. fall. cumulava ma non confondeva le azioni sociale e dei creditori, sicché la clausola compromissoria statutaria avrebbe dovuto operare almeno per la parte corrispondente all’azione sociale; 2) hanno dedotto la tardività dell’azione, affermando che la situazione di perdita e insufficienza patrimoniale era già percepibile anni prima sulla base della documentazione esaminata dal CTU; 3) hanno contestato la sussistenza dei presupposti della responsabilità e la quantificazione del danno, lamentando l’omessa considerazione di fatti che avrebbero imputato il pregiudizio alla curatela, anche per mancata azione verso banche e terzi e per il recupero di beni e crediti; 4) hanno denunciato l’omesso esame del motivo di appello relativo alla nullità della consulenza tecnica d’ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha affermato che l’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall. ha natura unitaria e inscindibile e, proprio per questo, la clausola compromissoria statutaria prevista per la sola azione sociale non è opponibile al curatore. Ha poi ritenuto inammissibile il motivo sulla prescrizione per difetto di specificità e per mancato rispetto dell’art. 366, n. 6, c.p.c., poiché il ricorso non indicava in modo puntuale gli atti e i documenti richiamati. Ha dichiarato inammissibile anche il motivo che mirava a una rivalutazione del merito e degli accertamenti fattuali già compiuti dai giudici di merito sulla responsabilità e sul danno. Infine ha escluso l’omesso esame del motivo relativo alla CTU, osservando che la corte d’appello aveva deciso le residue censure con valutazione complessiva e unitaria. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di responsabilità verso gli amministratori di s.r.l.
richiamato per la responsabilità collegata alla perdita del capitale e agli obblighi conseguenti
richiamato per la prosecuzione dell’attività in presenza di causa di scioglimento e per la gestione non conservativa
l’azione del curatore è unitaria e inscindibile; cumula l’azione sociale e quella dei creditori e rende inopponibile la clausola compromissoria statutaria prevista solo per l’azione sociale
indicato come norma dell’azione sociale di responsabilità verso la società
indicato come azione sociale esercitabile dal curatore nell’ambito dell’art. 146 l. fall.
indicato come azione dei creditori sociali, distinta per presupposti e disciplina ma confluita nel rimedio unitario del curatore
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
usato per i motivi di ricorso denunciati come nullità processuali o violazioni del procedimento
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato per la denuncia di violazione di norme sostanziali
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per difetto di motivazione/struttura della sentenza
richiamato in relazione all’arbitrabilità della controversia
richiamato in relazione al rapporto tra arbitrato e processo ordinario
art. 3 Cost.
richiamato dai ricorrenti per asserita disparità di trattamento
art. 24 Cost.
richiamato dai ricorrenti per asserita lesione del diritto di difesa
art. 25 Cost.
richiamato dai ricorrenti per asserita lesione del giudice naturale
art. 111 Cost.
richiamato per il giusto processo e la motivazione
richiamato per omessa pronuncia
richiamato in tema di valutazione delle prove
richiamato in tema di valutazione delle prove
richiamato dai ricorrenti nel motivo sulla prescrizione/documenti
richiamato dai ricorrenti nel motivo sulla prescrizione/documenti
artt. 72, 73, 74, 75, 76 e 77 disp. att. c.p.c.
richiamati dai ricorrenti nel motivo sulla prescrizione/documenti
richiamato dai ricorrenti nella contestazione della responsabilità
richiamato dai ricorrenti per il concorso del creditore/curatore nella causazione del danno
richiamato dai ricorrenti nella contestazione della responsabilità aquiliana
richiamato per il criterio di risarcibilità del danno
richiamato per la liquidazione del danno aquiliano
richiamato nel motivo sulla consulenza tecnica d’ufficio
richiamato nel motivo sulla consulenza tecnica d’ufficio
richiamato nel motivo sulla consulenza tecnica d’ufficio
richiamato nel motivo sulla consulenza tecnica d’ufficio e sulle preclusioni in appello
richiamato nel motivo sulla consulenza tecnica d’ufficio
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda e il loro contenuto rilevante
Massime di principio
- L’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall. conserva l’unitarietà del rimedio anche se deriva dalla confluenza di azione sociale e azione dei creditori; tale unitarietà incide sulla disciplina applicabile e sulla opponibilità di clausole compromissorie statutarie.
- Quando la clausola compromissoria è prevista per la sola azione sociale, essa non è opponibile al curatore che agisce ex art. 146 l. fall., perché il rimedio concorsuale tutela anche i creditori sociali, che sono terzi rispetto alla società.
- In sede di legittimità, la deduzione di omesso esame di documenti o di errori nella valutazione della prescrizione richiede specifica indicazione degli atti processuali e del contenuto dei documenti rilevanti; un richiamo generico non soddisfa l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove già compiuta dal giudice di appello.
- L’omessa pronuncia non sussiste quando il giudice d’appello esamini complessivamente le residue censure e ne dia conto in una motivazione unitaria, purché risulti che il tema sia stato ricompreso nella decisione.
- Per la responsabilità degli amministratori e la liquidazione del danno possono rilevare, in modo autonomo, i diversi presupposti dell’azione sociale e dell’azione dei creditori, ma nel processo di legittimità non è consentito sostituire la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito.
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