Cassazione Penale, Sentenza n. 7004/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile impugna la conferma dell'assoluzione di Ferdinando Alterio per omicidio colposo con violazione della disciplina sulla circolazione stradale. Denuncia violazione del principio della condanna oltre ogni ragionevole dubbio e vizio di motivazione (manifestamente illogica e travisamento della prova). Sostiene che i giudici di merito hanno erroneamente disatteso la consulenza del P.M. (dott. Umberto Chirico) che indicherebbe una responsabilità concorrente dell'imputato nell'immissione della Fiat Multipla; rileva altresì elementi probatori (presenza di luci sulla moto, rumore dello scarico, ricostruzione tecnica favorevole alla colpa dell'imputato, incongruenze nelle dichiarazioni dei testi) che a suo avviso non sono stati valutati correttamente. Chiede annullamento della sentenza e riconoscimento di responsabilità colposa dell'imputato.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e/o inammissibile. Ha ritenuto che il gravame fosse essenzialmente costruito sui fatti e consistesse nel richiamare parzialmente atti di istruttoria senza indicare con specificità i passaggi della consulenza di parte che confutavano le conclusioni dei giudici o del consulente del P.M. La Corte ha confermato che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la valutazione sulla dinamica dell'impatto (escludendo manovre anomale della Fiat Multipla e spiegando la scarsa visibilità della moto e l'inefficacia delle sue luci), e ha ricordato i principi di diritto relativi al ruolo e alla valutazione delle consulenze tecniche (nessuna prevalenza automatica del perito del P.M., ma obbligo del ricorrente di indicare censure circostanziate). Ha inoltre escluso l'ammissibilità di nuove deduzioni introdotte in cassazione (es. il rumore dello scarico). Di conseguenza il ricorso è stato respinto e la pronuncia di merito ha sostanzialmente retto.
Norme richiamate
artt. 145 e 154, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
artt. 145 e 154 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Le norme sonto richiamate in relazione alla contestata violazione della disciplina della circolazione (precedenza e comportamento alla guida) come fatto-reato da cui sarebbe derivata la morte della vittima; i giudici di merito hanno valutato l'operatività di tali norme nell'ambito della dinamica ricostruita e ritenuto l'insussistenza della colpa dell'imputato.
Richiamato per delineare il ruolo del pubblico ministero quale soggetto chiamato a ricercare la verità anche a favore dell'indagato; dalla funzione del P.M. deriva la particolare rilevanza attribuibile alla consulenza da lui disposta, sebbene non vi sia automatica prevalenza rispetto ad altri consulenti.
Norma citata a proposito della consulenza tecnica disposta nell'ambito delle indagini preliminari e del suo valore probatorio rispetto a perizie o consulenze di parte.
art. 224 e art. 508 cod. proc. pen.
Richiamati nei passaggi che regolano l'espletamento della perizia e la valutazione del giudice in ordine alla necessità di disporre accertamenti peritali: il giudice non è obbligato a disporre perizia quando i dati e le valutazioni tecnico-scientifiche acquisiti risultano attendibili.
Norma richiamata nella parte sulla specificità delle competenze peritali: la perizia è necessaria quando sono richieste conoscenze tecniche che esulano dal patrimonio di conoscenze ordinarie del giudice.
Richiamato in relazione ai requisiti di specificità richiesti per i motivi di cassazione (obbligo di indicare gli atti del processo e i punti specifici contestati).
Citato nel discorso sulla necessità di autosufficienza del ricorso e sull'onere di indicare in modo circostanziato gli atti e i passaggi che si censurano.
Citato in relazione alla valutazione di eventuale assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso; la Corte non ha riscontrato gli elementi per ravvisare tale assenza di colpa.
artt. 107-108 Cost.
Richiamati a sostegno del rilievo sull'indipendenza e imparzialità del magistrato e, per relazione, del ruolo del pubblico ministero nell'indagine.
Massime di principio
- Un ricorso in cassazione fondato su riesame dei fatti senza indicare specifici e circostanziati punti degli atti processuali che dimostrino l'errore di diritto o la manifesta illogicità è di norma inammissibile.
- La consulenza tecnica del pubblico ministero non gode di una prevalenza automatica, ma ha rilievo probatorio significativo; tuttavia il ricorrente deve contestarne le conclusioni con argomentazioni tecniche precise per superarle.
- Il giudice di merito può scegliere tra tesi contrastanti dei consulenti (P.M. e parti) ma deve motivare adeguatamente la scelta; tale motivazione è valutabile in cassazione solo nella misura in cui sia razionale e completa.
- Nuovi fatti o prove introdotti solo in sede di cassazione (che non erano valorizzati nei gradi di merito) sono normalmente inammissibili.
- Quando la questione richiede competenze tecniche specifiche, il giudice deve avvalersi o valutare le risultanze peritali con riferimento allo stato del sapere scientifico; la contestazione della perizia richiede censure tecniche circostanziate.
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