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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9986/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 25/09/2024 del Tribunale di sorveglianza di Milano che, pur dichiarando estinta la pena detentiva per il periodo di affidamento in prova (27/01/2020-17/12/2023), ha rigettato la richiesta di estinzione della pena pecuniaria complessiva di euro 33.000,00 (3.000 + 30.000) ai sensi dell'art. 47, comma 12, Ord. pen. Il Tribunale aveva ritenuto carenti i presupposti per l'estinzione della pena pecuniaria perché il condannato, pur avendo avuto periodi lavorativi e percepito indennità di disoccupazione, non aveva dimostrato l'impossibilità di pagare né di aver esaurito i proventi illeciti: dalle sentenze emergevano rilevanti profitti illegali che inducevano a ritenere la disponibilità di risorse ancora in capo al ricorrente. Il ricorrente deduceva invece che il Tribunale aveva fatto affidamento su redditi futuri/incerti e che le rate possibili sarebbero state sproporzionate rispetto alle sue risorse attuali (indennità di disoccupazione inizialmente 700 poi 450 euro), non avendo beni mobili o immobili e vivendo in alloggio concesso dal fratello.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione e la valutazione del Tribunale di sorveglianza: l'art. 47, comma 12, Ord. pen. consente l'estinzione della pena pecuniaria solo se il condannato si trova in comprovate condizioni di disagio economico e patrimoniale; qui il Tribunale ha motivatamente rilevato la presenza di proventi illeciti significativi e l'assenza di elementi idonei a dimostrare l'impossibilità di soddisfare la pena pecuniaria o la completa indisponibilità di risorse. Conseguentemente il provvedimento impugnato è confermato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 12, Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. In tali casi, inoltre, il Tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche e patrimoniali, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa ovvero la pena sostitutiva nella quale sia stata convertita la pena pecuniaria non eseguita.

    La norma permette l'estinzione della pena detentiva in caso di esito positivo dell'affidamento in prova; l'estinzione della pena pecuniaria è invece discrezionale e subordinata alla dimostrazione di condizioni economiche e patrimoniali disagiate. Spetta al giudice valutare la concreta situazione patrimoniale e la sussistenza di risorse, incluse quelle derivanti da attività illecite, e può ritenere non sussistente il requisito dell'indigenza se emergono profitti o capacità contributive.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali a carico della parte soccombente; applicata qui per imporre al ricorrente il pagamento delle spese del procedimento a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'esito positivo dell'affidamento in prova estingue la pena detentiva, ma non automaticamente la pena pecuniaria: per quest'ultima è necessaria la prova concreta di disagio economico e patrimoniale.
  • Il giudice valuta globalmente la situazione reddituale e patrimoniale: redditi dichiarati, attività lavorativa, indennità percepite, possesso di beni e la provenienza di eventuali proventi illeciti rilevano ai fini della decisione.
  • La mera lamentela di difficoltà di pagamento non è sufficiente; il soggetto deve fornire elementi probatori idonei a dimostrare l'impossibilità attuale di soddisfare la pena pecuniaria o di ricorrere a misure alternative (es. rateizzazione).
  • La prova di aver tratto profitti significativi da attività illecite indebolisce fortemente la richiesta di estinzione della pena pecuniaria per difficoltà economiche.
  • Le valutazioni di merito del Tribunale di sorveglianza sulle disponibilità economiche e sul comportamento del condannato hanno ampia discrezionalità e vengono controllate in sede di impugnazione solo per vizio motivazionale o travisamento probatorio.

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