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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29684/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, da un lato, il vizio di mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e, dall'altro, la mancata applicazione delle pene sostitutive. Dal testo emerge che la Corte di merito aveva escluso la particolare tenuità valorizzando le modalità della condotta, la durata dell'evasione, l'intensità del dolo, la pericolosità desunta dai precedenti e dalle ragioni della sottoposizione a misura cautelare; aveva inoltre motivato negativamente sulle pene sostitutive in ragione del giudizio sulla personalità dell'imputata. La memoria difensiva successiva ha solo reiterato censure già ritenute generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non sindacabili in sede di legittimità le valutazioni di merito sulla esclusione della particolare tenuità del fatto e sulla mancata applicazione delle pene sostitutive, in assenza di evidenti vizi logici. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa sulla base di valutazioni di merito relative alle modalità della condotta, alla durata dell'evasione, all'intensità del dolo e alla personalità/pericolosità dell'imputata; tali apprezzamenti, se non manifestamente illogici, non sono rivalutabili in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La valutazione del giudice di merito sull'esclusione della particolare tenuità del fatto è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica e fondata su elementi concreti del fatto e della personalità dell'imputato.
  • La durata della condotta, l'intensità del dolo, i precedenti e le ragioni della misura cautelare possono legittimamente incidere, in senso ostativo, sul riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
  • La mancata applicazione delle pene sostitutive, se adeguatamente motivata sulla base del giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, non integra di per sé un vizio deducibile in sede di legittimità se la censura mira solo a una nuova valutazione del merito.
  • La reiterazione in memoria delle medesime doglianze già ritenute generiche non è idonea a superare il giudizio di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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