Cassazione Penale, Sentenza n. 37966/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per cassazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.: il Mallardo, tramite difensore, censurava la sentenza impugnata in relazione al calcolo della pena e alla presunta violazione del criterio moderatore di cui all'art. 63, quarto comma, c.p. Sosteneva che la Corte avrebbe commesso una svista ritenendo che fosse intervenuta condanna per più reati sotto il vincolo della continuazione (con richiamo alla nozione di "reato satellite"), mentre dalla documentazione risultava che la condanna era per il solo reato contestato al capo 1) (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente affermava quindi che la Corte d'appello e la Corte di cassazione avevano errato nel rigettare la doglianza sul calcolo del trattamento sanzionatorio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che non vi fosse errore di fatto: la sentenza impugnata ha esaminato la censura proposta, valutando che la pena era stata determinata tenendo conto di altre circostanze aggravanti e della recidiva, e non di un "reato satellite" in senso decisivo. La Corte ha inoltre precisato che la questione relativa alla corretta applicazione dell'art. 63, quarto comma, è una questione di diritto e non può essere dedotta con il rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma che disciplina il ricorso straordinario per cassazione per errore di fatto; utilizzabile solo per dedurre errori di fatto e non per questioni di diritto. La Corte ha ritenuto che la doglianza principale del ricorrente effettivamente vertesse su questione di diritto e quindi non fosse proponibile con questo rimedio.
art. 63, quarto comma, cod. pen.
Criterio moderatore nella determinazione della pena quando ricorrono circostanze comuni; il ricorrente lamentava violazione di tale criterio nel calcolo complessivo della pena. La Corte ha ritenuto che la valutazione della corretta applicazione di tale norma costituisca questione di diritto non sindacabile con il rimedio per errore di fatto.
Norma sul reato di associazione mafiosa; nel fascicolo risultava che la condanna contestata era per il reato di cui al capo 1) (416-bis), circostanza che il ricorrente sosteneva fosse stata equivocata dalla Corte.
Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella; Sez. 1, n. 15422 del 10/02/2010, Cillari; Sez. 6, n. 36066 del 28/06/2018, Di Giorgio)
Precedenti indicati a sostegno del principio secondo cui errori non decisivi o questioni di diritto non sono sindacabili con il rimedio per errore di fatto; servono a motivare il rigetto del ricorso straordinario per cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. è limitato agli errori di fatto: questioni di diritto o di corretta applicazione di norme (es. calcolo della pena alla luce del criterio moderatore) non sono sindacabili con questo rimedio.
- Una terminologia imprecisa nella motivazione (es. uso dell'espressione "reato satellite") non basta, di per sé, a configurare un errore di fatto rilevante se dalla motivazione emerge chiaramente che il giudice ha valutato le circostanze aggravanti e la recidiva.
- Per contestare la corretta applicazione di norme sul calcolo della pena (art. 63, comma 4 e simili) è preferibile agire con i mezzi di impugnazione ordinari che consentono il sindacato di diritto, piuttosto che con il rimedio per errore di fatto.
- La Corte valuta se l'errore denunciato abbia inciso in modo decisivo sulla decisione: se l'imprecisione terminologica non ha inciso sul risultato, il ricorso straordinario per errore di fatto sarà rigettato.
- Quando si propone un ricorso per errore di fatto è importante dimostrare in modo chiaro e documentato che la motivazione contiene un fatto erroneo decisivo per la decisione, altrimenti la domanda sarà dichiarata inammissibile o rigettata.
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