Sentenza n. 7476/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento - del decreto con cui il Ministero dell'Interno ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura speciale di reclutamento – a domanda – di personale nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetta con decreto n. 238 del 14 novembre 2018; - del verbale presupposto a tale decreto – e relativa scheda medica – con cui il Ministero dell'Interno, all'esito della visita del 26 marzo 2025, avrebbe accertato in capo a quest'ultimo la causa di esclusione; - di ogni atto ad essi presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dell'interesse dell'odierno ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per la qualifica di vigile del fuoco e verbale della Commissione medica che aveva accertato una massa grassa del 29,3%
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a reclutamento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'esclusione per eccesso di potere, carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, lettera b), del d.m. n. 166 del 4 novembre 2019, dell'art. 3 del d.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015 e della direttiva tecnica in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, ha contestato l'attendibilità della misurazione della massa grassa effettuata durante la visita concorsuale del 26 marzo 2025, producendo certificazioni mediche rilasciate poco dopo la visita, tra cui una proveniente da struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, dalle quali risultava una percentuale di massa grassa significativamente inferiore. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione affidata alla Commissione medica interforze di seconda istanza di Roma; la verificazione, eseguita il 16 ottobre 2025, ha accertato una massa grassa del 19,4% e quindi l'idoneità del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto di esclusione e gli atti presupposti. Ha ritenuto che la documentazione sanitaria prossima alla visita concorsuale, rilasciata da una struttura accreditata con il SSN, evidenziasse una discrasia di circa sette punti percentuali rispetto alla misurazione concorsuale. Pur riconoscendo che la massa grassa può variare in relazione a diversi fattori fisiologici, alle modalità e ai tempi della misurazione e che non può escludersi una modifica dei parametri corporei tra le visite, il Collegio ha considerato lo scostamento eccessivo per essere spiegato soltanto da tali fattori, anche in ragione della sostanziale identità del peso corporeo. Ha quindi ritenuto plausibile che la misurazione concorsuale fosse stata influenzata da un utilizzo non accurato o da un malfunzionamento degli strumenti, ovvero da altri elementi patologici dell'accertamento. La verificazione giudiziale ha inoltre confermato l'insussistenza della causa di esclusione e l'idoneità del ricorrente. Tali elementi hanno dimostrato l'inattendibilità dell'accertamento amministrativo e giustificato l'annullamento. Le spese processuali sono state compensate; il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di verificazione, liquidate in 500 euro.
Norme richiamate
art. 1, commi 287, 289 e 295, l. 205/2017
Base legislativa della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei vigili del fuoco.
art. 1, comma 1, lettera b), d.m. 166/2019
Parametro normativo richiamato per la valutazione dei requisiti fisici e della composizione corporea.
Disciplina dei parametri fisici rilevanti per l'ammissione alle procedure di reclutamento, richiamata dal d.m. n. 166/2019.
Disposizioni in base alle quali il TAR ha disposto la verificazione giudiziale sull'altezza, il peso e la massa grassa del ricorrente.
Richiamato per evidenziare gli effetti pregiudizievoli derivanti dal mancato superamento della prova, inclusa la cancellazione dagli elenchi del personale volontario.
Richiamato insieme all'art. 12 d.lgs. n. 139/2006 in relazione agli effetti dell'esclusione sulla posizione del personale volontario.
Massime di principio
- L'impugnazione di un accertamento medico concorsuale è ammissibile e può condurre all'annullamento dell'esclusione quando il candidato fornisca elementi oggettivi e attendibili idonei a porre in dubbio l'attendibilità della misurazione amministrativa.
- Certificazioni mediche rilasciate da strutture attendibili in data prossima alla visita concorsuale possono costituire elementi probatori rilevanti per contestare l'attendibilità dei parametri fisici accertati dall'amministrazione.
- Una significativa discrepanza tra la misurazione concorsuale e una successiva misurazione, soprattutto in presenza di sostanziale identità del peso corporeo, non può essere automaticamente giustificata da fisiologiche variazioni dei valori o da differenti modalità di rilevazione e può rendere plausibili errori nell'utilizzo o nel funzionamento degli strumenti di misurazione.
- Quando la verificazione giudiziale accerta, in epoca successiva, l'idoneità del candidato e l'insussistenza della causa di esclusione, tale risultato, valutato insieme agli elementi documentali prossimi alla visita concorsuale, può confermare l'inattendibilità dell'accertamento amministrativo e giustificare l'annullamento dell'esclusione.
- In procedure selettive nelle quali l'esclusione produce effetti particolarmente pregiudizievoli sulla posizione del candidato, l'amministrazione deve procedere a una verifica rigorosa dei presupposti fisici dell'esclusione.
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