Sentenza del 20/06/2019 n. 3731 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E CONTROLLI - Dichiarazione - Controllo formale - Comunicazione di irregolarità - Invio - Necessità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa all'IRPEF per il periodo d'imposta 2010, emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973. In appello ha dedotto principalmente l'omesso invio della comunicazione dell'esito del controllo formale, prevista dal quarto comma dell'art. 36-ter, con indicazione dei motivi della rettifica e possibilità di segnalare dati o elementi non considerati o valutati erroneamente. Ha inoltre sollevato questioni relative alla notifica della cartella, alla sottoscrizione del ruolo, alla legittimazione e rappresentanza processuale dell'agente della riscossione e alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha accolto l'appello e annullato la cartella di pagamento. Ha ritenuto che, nell'ambito del controllo formale ex art. 36-ter, la comunicazione dell'esito dell'istruttoria sia un passaggio procedimentale necessario e una garanzia essenziale per il contribuente, mentre la preventiva richiesta di chiarimenti o documenti sia eventuale, necessaria solo quando permangano specifiche incertezze sulla dichiarazione. L'omissione della comunicazione dell'esito del controllo ha quindi inciso sulla legittimità dell'iscrizione a ruolo e della successiva cartella. Le spese di giudizio sono state compensate per le obiettive incertezze interpretative esistenti sulla fattispecie.
Norme richiamate
Art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973
L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarati
La comunicazione dell'esito del controllo formale è obbligatoria e costituisce una garanzia procedimentale. Deve consentire al contribuente di conoscere i rilievi dell'ufficio, fornire osservazioni e documenti e, se necessario, tutelarsi in giudizio. La sua omissione rende illegittima l'iscrizione a ruolo e la cartella successiva.
Art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000
Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma
L'invito a fornire chiarimenti e documenti è necessario, a pena di nullità, quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. A differenza della comunicazione dell'esito ex art. 36-ter, tale invito ha carattere eventuale e dipende dalla presenza di specifiche incertezze.
Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973
Anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento
La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità dell'intervento di un agente notificatore.
Art. 1, comma 8, del d.l. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016
Lo stesso ente può altresì avvalersi ... di avvocati del libero foro
Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere rappresentata e difesa, secondo i criteri previsti dalla legge, sia dall'Avvocatura dello Stato sia da avvocati del libero foro. Nel giudizio tributario è pertanto ammissibile la costituzione tramite legale esterno.
Art. 6 della legge n. 212/2000
La norma è richiamata quale espressione dei principi di collaborazione, buona fede e partecipazione del contribuente al procedimento tributario, imponendo specifici avvisi o inviti nei casi previsti.
Massime di principio
- Nel controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, l'amministrazione deve comunicare al contribuente l'esito del controllo e i motivi della rettifica prima dell'iscrizione a ruolo e della notifica della cartella.
- La richiesta preventiva di chiarimenti o documenti non è sempre obbligatoria: è necessaria quando l'ufficio rileva concrete incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, mentre la comunicazione finale dell'esito del controllo è sempre necessaria quando il controllo conduce a una rettifica.
- La comunicazione non è un mero adempimento formale: serve a permettere al contribuente di correggere la dichiarazione, produrre documenti, contestare gli errori dell'ufficio o favorire l'esercizio dell'autotutela prima dell'emissione della cartella.
- Se la cartella deriva da un controllo formale e manca la comunicazione obbligatoria dell'esito, il contribuente può contestare la validità dell'iscrizione a ruolo e chiedere l'annullamento della cartella per violazione del procedimento di garanzia.
- La cartella emessa dopo un controllo ex art. 36-ter non può sostituire la comunicazione preventiva dell'esito del controllo, perché il contribuente deve essere messo in condizione di conoscere i rilievi prima della riscossione.
- La notifica della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento può essere valida anche senza la presenza di un agente notificatore, se effettuata nel rispetto delle modalità previste dalla legge.
- Agenzia delle Entrate-Riscossione può difendersi nel processo tributario tramite un avvocato del libero foro, oltre che tramite l'Avvocatura dello Stato, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 giu 2019Sentenza del 20/06/2019 n. 42 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 20 giu 2019Sentenza del 20/06/2019 n. 521 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 20 giu 2019Sentenza del 20/06/2019 n. 799 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 20 giu 2019Sentenza del 20/06/2019 n. 934 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 20 giu 2019Sentenza del 20/06/2019 n. 1243 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 20 giu 2019Sentenza del 20/06/2019 n. 1857 - Comm. Trib. Prov. Salerno
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →