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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39683/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha approvato il rendiconto di gestione dell'amministratore giudiziario nella procedura di prevenzione relativa a Francesco Filippone e altri. Francesca Mercuri lamenta che le sue osservazioni non sono state esaminate come disposto dalla sentenza rescindente, in particolare riguardo ai frutti civili percepiti per l'affitto della sua impresa (mancata rendicontazione di uscite per euro 25.850,38 e giustificazione non documentata di bonifici per euro 12.000 effettuati dopo la revoca del vincolo). Morena Calvi censura la mancata annotazione degli incassi legati all'affitto di azienda (prima affittata a Formichella e poi dalla amministrazione a terzi), e la contabilizzazione dei canoni percepiti nel conto riferito alla procedura dell'impresa Formichella sulla base della ritenuta fittizietà della sua impresa, conclusione che la ricorrente ritiene contrastata dalla documentazione e dall'atto di affitto stipulato dall'amministratore giudiziario.

La decisione

La Corte ha accolto i ricorsi nei termini indicati. Ha rilevato per la Mercuri un difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto alle osservazioni già valorizzate nella sentenza rescindente, disponendo l'annullamento con rinvio per consentire un nuovo esame. Quanto alla Calvi, la Corte ha ritenuto legittima, in linea di principio, la valutazione gestionale di non proseguire l'attività antecedente (valutazione che non è sindacabile nel giudizio sul rendiconto), ma ha altresì riscontrato una inesattezza contabile significativa: i canoni percepiti nel corso della procedura, benché confluiti nel conto, sono stati imputati alla procedura riferibile all'impresa Formichella anzichè essere contabilizzati in un conto separato che riflettesse la coesistenza formale delle due imprese. Questa imprecisione contabile ha reso distorta la rappresentazione del rendiconto, imponendo l'annullamento in parte qua dell'ordinanza e il rinvio per un nuovo esame, con necessità di chiarire anche la persistenza del vincolo sulla posizione di Formichella e la sorte dei contratti di affitto alla luce della revoca della confisca.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011

    Il ricorso di legittimità avverso l'approvazione del rendiconto non è limitato all'impugnazione per violazione di legge: può essere proposto anche per ragioni diverse dalla mera violazione normativa, consentendo quindi un sindacato più ampio in Cassazione.

  • art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011

    I limiti previsti dall'art. 10 non si applicano al ricorso avverso l'approvazione del conto, per cui non impediscono di sollevare motivi sostanziali diversi dalla mera illegittimità formale.

  • art. 41 d.lgs. n. 159 del 2011

    Le scelte gestionali autorizzate dal Tribunale ex art. 41 (decisioni sulla prosecuzione o meno dell'attività aziendale) costituiscono valutazioni preliminari e autonome che non sono sindacabili nel giudizio di approvazione del rendiconto, essendo esse stesse decisioni impugnabili separatamente.

  • art. 1418 cod. civ.

    Richiamato dal Tribunale nella valutazione sulla fittizietà del rapporto preesistente: un contratto di affitto privo di oggetto è invalido ai sensi dell'art. 1418, e ciò giustifica, se provato, la mancata contabilizzazione di incassi in virtù di contratti ritenuti privi di efficacia.

  • art. 41 d.lgs. n. 309 del 1990

    Citato nel testo come riferimento all'autorizzazione del Tribunale alle scelte gestorie; la Corte distingue tra decisioni gestorie autorizzate e loro rappresentazione contabile, rimarcando i limiti del sindacato nel giudizio sul rendiconto.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione avverso l'approvazione del rendiconto ex art. 43 d.lgs. 159/2011 può sollevare questioni di merito e di motivazione, non solo violazioni di legge formali.
  • Le scelte gestionali sulla prosecuzione o meno dell'attività dell'azienda sequestrata (decisioni autorizzate dal Tribunale) sono decisioni autonome non sindacabili integralmente nell'approvazione del rendiconto, poiché impugnabili separatamente.
  • La correttezza contabile è essenziale: l'errata imputazione o la mancata separazione dei canoni/incassi tra imprese formalmente distinte può distorcere il rendiconto e giustificare l'annullamento con rinvio.
  • Se sussistono elementi che lasciano in vita formalmente l'impresa intestataria, anche se sospettata di fittizietà, la contabilizzazione dei proventi deve tenere conto della titolarità formale e, se necessario, prevedere conti separati in attesa dell'esito del procedimento.
  • Le pretese restitutorie e la sorte dei canoni percepiti vanno riesaminate alla luce di eventuali correzioni contabili e del chiarimento circa lo stato del vincolo su terzi coinvolti (es. Formichella).
  • La mancanza di motivazione su osservazioni già valorizzate in una sentenza rescindente comporta l'obbligo di conformarsi al devoluto e può determinare l'annullamento del provvedimento impugnato.

Testo integrale

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