Cassazione Penale, Sentenza n. 33966/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per furto di energia elettrica aggravato dal mezzo fraudolento: si sarebbe manomesso il contatore (tenoni della calotta) provocando un errore medio del -59,62% nella registrazione dei consumi. Con il ricorso in Cassazione il difensore ha proposto sei motivi: (1) violazione del diritto di difesa per rifiuto del differimento dell'udienza che avrebbe impedito la prova a discarico; (2) mancata prova che la manomissione sia stata posta in essere dalla Corritore (vano condominiale accessibile, verbale generico, verifica riferita ad altro luogo, mancata produzione del contratto di fornitura, assenza di accertamento sul funzionamento del contatore); (3) mancanza di prova dell'aggravante del mezzo fraudolento; (4) mancata applicazione della causa di non punibilità ex art.131-bis c.p.; (5) motivazione illogica sulla quantificazione della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; (6) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: il rifiuto del differimento era legittimo perché non era stata fornita giustificazione dell'assenza; la prova della manomissione è risultata dai rilievi dei verificatori Enel e l'utenza contestata era intestata alla prevenuta e serviva l'abitazione dove viveva; la Corte territoriale ha correttamente escluso un intervento di terzi nel sito condominiale e ha riconosciuto l'aggravante del mezzo fraudolento in quanto la manomissione consentiva all'erogatore di proseguire la fornitura senza rilevare l'alterazione; il verbale di verifica non è stato dimostrato inutilizzabile e non è stato allegato nel ricorso; la causa di non punibilità ex art.131-bis non è applicabile poiché la pena edittale, comprensiva dell'aggravante, supera il limite dei cinque anni; la determinazione della pena è stata confermata (pena detentiva pari al minimo edittale ex art.624 c.p. e pena pecuniaria prossima al minimo) e il mancato riconoscimento delle circostanze generiche/di lieve entità è stato motivato alla luce della giurisprudenza consolidata sul furto di energia in utenza domestica. Conseguentemente è stata confermata la condanna e disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa: la Corte ha ritenuto che il rifiuto del differimento non abbia violato il diritto perché non è stata fornita alcuna giustificazione dell'assenza dell'imputata
art. 111 Cost.
Richiamato insieme all'art.24 in relazione al diritto di essere giudicati in condizioni di effettività della difesa; la Cassazione ha ritenuto che tali garanzie non siano state lesse nel caso concreto
Norma che punisce il furto: la condanna per furto di energia elettrica è stata pronunciata in base a questa norma
Aggravante applicata dalla Corte territoriale (n.2): la Cassazione ha condiviso la qualificazione aggravata perché la manomissione ha consentito di eludere il controllo del fornitore, aumentando la gravità della condotta
Norma richiamata in relazione agli impedimenti all'esame dell'imputato: la Corte di merito ha correttamente considerato che non sussisteva un impedimento legittimo ai sensi di tale articolo
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha escluso la sua applicabilità perché il fatto, con l'aggravante riconosciuta, comporta una pena edittale massima superiore al limite previsto (cinque anni)
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto adeguata la scelta del giudice di primo grado, richiamando il principio che per pene sotto la media edittale non è necessaria una motivazione particolarmente analitica
Circostanza attenuante relativa al danno di particolare tenuità: la Corte ha confermato l'inderogabilità del principio secondo cui, nel furto di energia in utenze domestiche (flusso continuo), tale attenuante di regola non si concede
Massime di principio
- La manomissione del contatore accertata da verificatori tecnici, se collegata all'utenza intestata all'imputato, costituisce prova solida di responsabilità, salvo prova concreta di intervento di terzi.
- La richiesta di differimento dell'udienza deve essere motivata: l'assenza ingiustificata dell'imputato o del suo legale può legittimare il diniego senza violazione del diritto di difesa.
- L'aggravante del mezzo fraudolento si applica quando la condotta altera il funzionamento del misuratore in modo da impedire al fornitore di rilevare la sottrazione di energia; non è necessario che l'imputato abbia capacità tecniche, purché sia provato che l'alterazione sia riconducibile alla sua utenza e posizione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) è esclusa se, con le aggravanti contestate, la pena massima edittale supera i limiti stabiliti per l'applicabilità della causa.
- Per la determinazione della pena, l'adozione di una misura al minimo edittale o sotto la media richiede motivazione meno articolata; tuttavia la valutazione delle circostanze attenuanti deve essere tempestivamente eccepita nei gradi di merito per essere riesaminata in Cassazione.
- L'attenuante del danno di modesta entità in rapporto al furto di energia domestica è, di norma, esclusa per la natura continuativa e prolungata del reato in ambito abitativo; per ottenere il riconoscimento occorre un convincente quadro probatorio che dimostri la reale lieve entità del danno.
- I verbali tecnici e di verifica hanno validità probatoria se non specificamente impugnati per vizi formali o sostanziali; la loro mancata allegazione nel ricorso in Cassazione può rendere inammissibile o poco efficace la censura sulla loro utilizzabilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33953/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33954/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33958/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33960/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33961/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33962/2022 del 15/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →