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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20223/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la misura cautelare personale (carcere) per il delitto di estorsione aggravata (anche) dal metodo e dalle finalità di agevolazione mafiosa. Il ricorrente contestava la mancanza di indizi gravi e concordanti, deduceva un travisamento probatorio delle intercettazioni che lo indicherebbero solo come "intermediario" o persona che agì a favore dell'estorto, rilevava l'assenza di elementi che consentano di qualificare la condotta come aggravata dalla mafia e contestava la sussistenza delle esigenze cautelari di prevenzione speciale (richiamando la non recente natura dei precedenti e la modesta entità del fatto).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente valutato la convergenza delle conversazioni intercettate, che dimostrano il ruolo attivo e determinante del ricorrente nell'indurre la vittima a versare la somma estorsiva su incarico degli autori principali. Ha altresì ritenuto adeguatamente motivata la qualificazione dell'aggravante mafiosa sulla base delle modalità della domanda estorsiva, del contesto e del vissuto criminoso degli altri attori. Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) sono state considerate dimostrate e la presunzione relativa di necessità delle misure non è stata efficacemente confutata dalla difesa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e sono stati disposti gli adempimenti relativi alla sua detenzione (art. 94 disp. att. cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che incrimina il reato di estorsione; la Corte l'ha considerata come fondamento della contestazione sostanziale fatta al ricorrente.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Aggravante per il metodo e le finalità di agevolazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che dalle modalità della domanda estorsiva e dal contesto emergessero elementi sufficienti, in sede cautelare, per affermare l'integrazione dell'aggravante.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regola di giudizio da applicare nella fase cautelare: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia valutato correttamente, secondo il criterio indiziario richiesto, la convergenza delle intercettazioni e degli elementi probatori per giustificare la misura.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Previsione della presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che tale presunzione non fosse stata superata dalle allegazioni difensive.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (tra cui vizio di motivazione, errata applicazione della legge penale, travisamento della prova); la Corte ha ritenuto i motivi di ricorso infondati o inammissibili nei limiti previsti dalla normativa.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Regola procedurale richiamata in relazione ai motivi di cassazione, in particolare sulle modalità di impugnazione dei provvedimenti cautelari; usata come riferimento formale per l'elencazione dei motivi.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha applicato tale sanzione al ricorrente.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sulle condizioni della detenzione e sugli adempimenti del direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha disposto l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

  • art. 3-bis cod. pen.

    Richiamata in relazione al principio di "riserva di codice" nella qualificazione dei reati e delle aggravanti, come cornice sistematica per l'interpretazione dell'aggravante mafiosa.

Massime di principio

  • La conferma di una misura cautelare in sede di riesame e in cassazione può fondarsi sulla "convergenza" di conversazioni intercettate: se gli scambi sono coerenti e concatenati, sono sufficienti a formare un quadro indiziario valido in sede cautelare.
  • Le interpretazioni alternative dei difensori sulle intercettazioni (es. lettura favorevole o "liberale" del comportamento) spesso non sono sufficienti a superare la valutazione cautelare, salvo che si dimostri la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione o un travisamento evidente della prova.
  • Per l'integrazione dell'aggravante "mafiosa" è necessario dimostrare, anche indiziariamente, il "modo" e la "finalità" riconducibili a contesti di tipo mafioso; la Corte accetta inferenze fondate su modalità della condotta, coinvolgimento e storia criminale degli autori.
  • La presunzione relativa di necessità della misura cautelare (art. 275 c.p.p.) può essere superata solo con elementi concreti che escludano il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio; argomentazioni generiche sui precedenti non recenti o sulla "modesta entità" del fatto raramente sono decisive.
  • In cassazione non sono ammesse doglianze meramente valutative degli elementi acquisiti quando la motivazione del giudice di merito risulti logica, coerente e non contraddittoria; le censure devono mirare a vizi giuridici o a manifesta illogicità.
  • Il rigetto del ricorso comporta spesso la condanna alle spese processuali e impegni procedurali relativi alla detenzione (art. 94 disp. att.), quindi l'impugnazione cautelare comporta anche rischi economici e gestionali.

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