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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04699/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di una cartella di pagamento emessa per il recupero dell'imposta di registro dovuta in relazione a una sentenza civile di condanna al risarcimento dei danni da sinistro stradale. Il giudice tributario di primo grado aveva accolto il ricorso ritenendo maturata la decadenza ex art. 76 d.P.R. n. 131/1986; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva confermato, escludendo che ricorressero le ipotesi tassative di prenotazione a debito dell'imposta previste dall'art. 59 T.U.R., perché si trattava di una ordinaria azione risarcitoria tra privati. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 59, 76 e 78 d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che il sinistro stradale costituisce fatto astrattamente integrativo di reato e che, quindi, la sentenza di condanna al risarcimento rientra nell'art. 59, lett. d), con obbligo di prenotazione a debito e conseguente inapplicabilità del termine decadenziale; in tale regime opererebbe invece la prescrizione decennale, non ancora maturata. Il controricorrente ha resistito deducendo anche che la cartella sarebbe stata comunque illegittima perché basata su una sentenza d'appello successivamente cassata in parte, con riduzione della base imponibile del risarcimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha affermato che l'art. 59, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 131/1986 si applica alle sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato anche quando i fatti siano solo astrattamente riconducibili a fattispecie criminose e anche se il giudizio sia civile. Ne consegue che, nel caso di sinistro stradale oggettivamente riconducibile a reato, l'imposta va prenotata a debito; in tale ipotesi il recupero non è soggetto alla decadenza di cui all'art. 76, ma al termine ordinario di prescrizione, qui non maturato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la nuova determinazione della base imponibile in base all'importo risarcitorio definitivamente accertato e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 37 d.P.R. n. 131/1986

    richiamato insieme alle altre disposizioni del testo unico dell'imposta di registro nella censura del Ministero

  • art. 59 d.P.R. n. 131/1986

    la prenotazione a debito si applica alle sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato; la nozione comprende anche fatti solo astrattamente configurabili come reato e non richiede un procedimento penale

  • art. 60 d.P.R. n. 131/1986

    in caso di registrazione a debito, l'imposta è recuperata nei confronti delle parti obbligate al risarcimento

  • art. 76 d.P.R. n. 131/1986

    il termine di decadenza non si applica quando opera la prenotazione a debito, perché il recupero dipende dalla definitività della sentenza e dall'iniziativa della cancelleria

  • art. 78 d.P.R. n. 131/1986

    richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate

  • art. 2935 c.c.

    richiamato in via analogica per evidenziare che la decadenza non può decorrere quando il creditore è nell'impossibilità materiale di attivarsi

  • art. 57 d.P.R. n. 131/1986

    citato per chiarire che, nella registrazione a debito, non opera il principio di solidarietà previsto per l'imposta ordinariamente registrata

  • Corte Cost. n. 414 del 18 luglio 1989

    viene richiamata per la ratio etico-morale dell'art. 59, lett. d), volta a non gravare il danneggiato da reato di ulteriori spese

  • Cass. n. 1296 del 22 gennaio 2020

    ribadisce che per la prenotazione a debito è sufficiente la riconducibilità astratta dei fatti a una fattispecie di reato

  • Cass. n. 5952 del 14 marzo 2007

    conferma l'interpretazione ampia dell'art. 59, lett. d), comprensiva dei fatti oggettivamente rilevanti penalmente

  • Cass. n. 24096 del 12 novembre 2014

    richiamata nel medesimo senso sulla nozione ampia di fatti costituenti reato

  • Cass. n. 5966 del 25 marzo 2015

    afferma l'incompatibilità tra registrazione a debito e termine decadenziale, poiché il recupero dipende dalla definitività del provvedimento giudiziario

  • Cass. n. 27667/2021

    ribadisce che conta la riconducibilità oggettiva dei fatti a fattispecie di reato e non i titoli di responsabilità civilistica

  • Cass. n. 26798 del 15 ottobre 2024

    richiamata sia per l'interpretazione dell'art. 59, lett. d), sia per l'idea che la riscossione a debito è sottratta alla decadenza e soggetta a prescrizione

  • Cass. n. 9151/91

    richiamata per l'applicabilità del principio di cui all'art. 2935 c.c. anche alla decadenza

Massime di principio

  • Ai fini della prenotazione a debito dell'imposta di registro sulle sentenze di condanna al risarcimento del danno, rileva la oggettiva riconducibilità dei fatti allegati a una fattispecie di reato, anche se il giudizio sia civile e anche se non vi sia stato un procedimento penale.
  • L'art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131/1986 va interpretato in senso ampio: la locuzione "fatti costituenti reato" comprende anche fatti soltanto astrattamente idonei a integrare gli estremi di reato.
  • Quando l'imposta di registro è prenotata a debito, il recupero non è soggetto al termine di decadenza dell'art. 76 d.P.R. n. 131/1986, perché il procedimento dipende dalla definitività del provvedimento e dall'iniziativa della cancelleria, non dell'amministrazione finanziaria.
  • In presenza di registrazione a debito, la pretesa tributaria si atteggia come soggetta al termine ordinario di prescrizione, non alla decadenza, e l'eventuale dies a quo non può decorrere quando l'amministrazione sia nell'impossibilità giuridico-materiale di attivarsi.
  • La base imponibile dell'imposta deve essere determinata in relazione all'importo risarcitorio definitivamente accertato dal giudice del rinvio.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoDecadenza

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